Coefficiente del 2,44% e prescrizione quinquennale sui ratei pensionistici militari (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 184 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità superiore a quindici e inferiore a diciotto anni, va calcolata applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, e non l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Le rate di pensione e le differenze arretrate si prescrivono nel termine di cinque anni, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato; la diffida inoltrata all’ente previdenziale costituisce idoneo atto interruttivo. Sugli arretrati maturati spettano, da ogni singolo rateo, gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri e collocato in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS con il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 egli vantava un’anzianità di servizio superiore a quindici anni e inferiore a diciotto. L’INPS aveva liquidato la quota retributiva applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ritenuta dal ricorrente più favorevole del coefficiente invocato.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo con attribuzione della percentuale del 44% ai fini della base pensionabile, con decorrenza dal collocamento in congedo, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito sostenendo di avere già riliquidato la pensione, adeguandosi ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021, prima del deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua il thema decidendum nel diritto del ricorrente, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità tra quindici e diciotto anni e che è stato poi collocato in congedo con anzianità superiore al ventennio, a ottenere la rideterminazione del trattamento mediante l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La norma prevede al primo comma che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44% della base pensionabile.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale e di prassi: l’INPS ha riliquidato il trattamento applicando il coefficiente del 2,44% per anno, in esecuzione della Circolare n. 107/2021, che richiama i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021, poi confermati dalla sentenza n. 12/2021. Secondo tale indirizzo, l’aliquota del 44% non è applicabile alla quota retributiva dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni; il calcolo va effettuato tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati.
Il giudice respinge le contestazioni del ricorrente, secondo cui i cedolini depositati dall’INPS afferirebbero a una prestazione diversa. Le determine e i cedolini riguardano la medesima pensione, individuata dal numero di iscrizione richiamato nello stesso ricorso, e i codici di prestazione non indicano un distinto trattamento. L’applicazione del coefficiente del 2,44% è stata quindi correttamente effettuata sulla pensione ordinaria diretta di inabilità.
Sulla prescrizione, la Corte richiama l’art. 2, primo comma, del R.D.L. n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, e l’art. 143, quinto comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Poiché la prima diffida è stata inoltrata il 25 gennaio 2020, gli effetti prescrittivi riguardano i ratei maturati anteriormente al 25 gennaio 2015. Il ricorrente ha diritto agli arretrati per il periodo successivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Il ricorso è accolto parzialmente, con spese compensate.
Nota della Redazione
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