Controllo Corte dei conti su piano razionalizzazione partecipazioni societarie universitarie (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 118 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, costituisce un controllo successivo di legittimità volto a verificare il puntuale adempimento degli obblighi normativi e la conformità del piano adottato al parametro legislativo di riferimento. L’esito negativo di tale controllo si traduce in una pronuncia di accertamento che evidenzia le illegittimità riscontrate, lasciando all’ente il compito di adottare le misure correttive, ivi compresa, nei casi più gravi, la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di revisione. L’esame della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità specificamente segnalati, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. La ratio della disciplina risiede nel vincolo di scopo partecipativo, per cui le partecipazioni societarie possono essere costituite, acquisite o mantenute solo se strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna il piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2021, adottato in attuazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano precedente.
Al momento della ricognizione l’ente deteneva tredici partecipazioni in società, di cui alcune a partecipazione diretta e altre a partecipazione indiretta. Il piano prevedeva il mantenimento senza interventi di dieci partecipazioni e la razionalizzazione mediante scioglimento o messa in liquidazione delle restanti. La questione sottoposta al vaglio della Sezione riguarda la conformità delle misure adottate ai parametri normativi e il rispetto dei termini di adozione degli atti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo esercitato. L’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 definisce la revisione periodica come analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, formalizzata in un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento o la razionalizzazione delle partecipazioni. Il provvedimento deve essere corredato di apposita relazione tecnica, al fine di consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
La Corte qualifica il proprio intervento come controllo successivo di legittimità, chiamato a valutare la conformità tra il piano adottato e il parametro legislativo. Quanto agli esiti, la norma non specifica l’effetto di un accertamento di non conformità: l’esito negativo può condurre a una pronuncia di accertamento che evidenzia le illegittimità, stimolando l’adozione di misure correttive da parte dell’ente. Il Collegio sottolinea che l’esame resta limitato ai profili di criticità segnalati, con la conseguenza che l’assenza di rilievi su altri aspetti non integra una valutazione positiva implicita.
Sul piano delle tempistiche, la Sezione rileva il persistente mancato rispetto del termine del 31 dicembre di ogni anno stabilito dall’art. 20, comma 3, del TUSP e invita l’ente ad adeguarsi alle disposizioni normative. Nel merito delle singole partecipazioni, la Corte prende atto delle modifiche statutarie intervenute sulla governance di alcune società, che escludono l’ipotesi di controllo pubblico, pur segnalando perplessità in ordine all’equilibrio interno dell’organo amministrativo e al peso decisionale ridotto del socio pubblico.
Quanto al parametro del fatturato medio del triennio, la Sezione dà atto del mancato rispetto del requisito da parte di una società, evidenziando tuttavia che lo scostamento non risulta di importanza significativa e che il valore presenta un trend crescente. Per le partecipazioni qualificate come in house, la Corte verifica il rispetto degli obblighi in materia di controllo analogo e di obiettivi sulle spese di funzionamento, non rilevando osservazioni sul punto. In conclusione, la Sezione prende positivamente atto delle azioni di razionalizzazione adottate e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell’esame dei successivi piani.
Nota della Redazione
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