Cessazione materia contendere e carenza interesse ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 180 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS in conformità alla domanda azionata determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultima che va valutato. La riliquidazione richiede l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno alle anzianità utili maturate al 31.12.1995. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla complessità della questione e dall’incertezza interpretativa risolta dalle Sezioni Riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e in quiescenza dal 4.3.2020 con sistema di calcolo misto, ha maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile di quattordici anni e sette mesi, comprese le maggiorazioni di legge. L’INPS gli ha attribuito, per la quota retributiva, l’aliquota pensionabile dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54 del medesimo testo unico.
Con atto di diffida, poi con ricorso, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione con applicazione del coefficiente del 44% sulla base pensionabile, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi in giudizio, ha rappresentato di aver già provveduto alla riliquidazione in applicazione dei principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudicante muove dalla ricostruzione dei presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui essa postula che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Se invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, l’apprezzamento non può tradursi in una pronuncia di cessazione, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, in una valutazione dell’interesse ad agire.
Nel caso concreto l’INPS ha prodotto il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, adeguato alla domanda, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno sulle anzianità utili al 31.12.1995. Da tale riliquidazione deriva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente.
La Corte valorizza il comportamento processuale della parte, che non si è presentata all’udienza. Tale condotta è ritenuta sintomatica del venir meno dell’interesse alla domanda originariamente formulata in via principale e del carattere satisfattivo dell’assetto determinatosi a seguito della riliquidazione.
Il giudicante ribadisce che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice. La relativa verifica, da compiersi anche all’atto della decisione, è logicamente antecedente a ogni valutazione di merito sui presupposti sostanziali dell’azione.
Quanto alle spese, la complessità della questione e l’incertezza interpretativa, venuta meno solo con le decisioni n. 1/2021/QM e 12/2021/QM delle Sezioni Riunite, inducono alla compensazione integrale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Nulla è dovuto per le spese di giustizia, stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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