Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 185 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avanti la Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere è ravvisabile quando sopravvenga, nel corso del giudizio, un fatto che elimini la contestazione sul diritto sostanziale dedotto e, quindi, l’interesse alla decisione. Nel caso in cui l’INPS abbia integralmente riliquidato il trattamento pensionistico applicando il coefficiente di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31.12.1995, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e alla circolare INPS n. 107/2021, e il ricorrente abbia espressamente aderito a tale prospettazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese è giustificata dal pregresso contrasto giurisprudenziale sulla art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, composto solo dalla pronuncia a Sezioni Riunite.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1981 e in quiescenza dal 14 gennaio 2021 con sistema di calcolo misto, ha proposto ricorso avanti la Sezione giurisdizionale regionale della Campania per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità utile pari ad anni 17 e mesi 4. L’INPS aveva applicato, per la quota retributiva, l’aliquota dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54 del medesimo testo unico, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Di qui la domanda di ricalcolo con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, oltre interessi e rivalutazione.

Costituitasi in giudizio, l’INPS ha dedotto la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a riliquidare d’ufficio la pensione in applicazione della circolare n. 107/2021, con corresponsione degli arretrati e aumento del trattamento da € 3.597,40 a € 3.808,10. All’udienza del 20.3.2024 entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, l’INPS con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dal consolidato orientamento di Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della contestazione sul diritto sostanziale dedotto e dell’interesse alla pronuncia. La regola opera quando sopravvengano fatti capaci di eliminare le ragioni di contrasto fra le parti.

La Corte richiama altresì il principio, tradizionalmente affermato, secondo cui la cessazione richiede che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ove invece la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non aderisca, si versa in ipotesi di difetto sopravvenuto di interesse ad agire, con pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato per i profili soddisfatti.

Nel caso concreto, l’INPS ha prodotto il provvedimento di riliquidazione con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31.12.1995, in conformità alla domanda. La correttezza del ricalcolo è comprovata dalla nota richiamata nel provvedimento stesso.

Il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. L’integrale recepimento delle indicazioni delle Sezioni Riunite e della circolare INPS n. 107/2021 consente al giudice di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, esaurendosi ogni profilo di contrasto sulla riliquidazione.

Quanto alle spese del giudizio, il giudice ne dispone la compensazione, valorizzando i contrasti giurisprudenziali in materia, composti soltanto dalla decisione n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese fra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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