Legittimo il raffreddamento della perequazione delle pensioni più elevate (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 89 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone la rivalutazione automatica integrale di tutti i trattamenti pensionistici, né un diritto quesito alla perequazione piena. La discrezionalità del legislatore incontra il solo vincolo di ragionevolezza, da verificare in concreto sulla base della consistenza dei trattamenti e del contesto storico. È quindi legittima la riduzione progressiva della percentuale di indicizzazione al crescere degli importi, se attuata per un periodo limitato e con criteri graduali e proporzionali, perché le pensioni più elevate offrono maggiore resistenza all’erosione inflattiva e le prestazioni di importo modesto restano integralmente salvaguardate. La misura non ha natura tributaria e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione, trovando giustificazione nei principi solidaristici. Non sussiste discriminazione in base all’età, poiché il criterio selettivo è la consistenza obiettiva del trattamento, non il dato anagrafico.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti pensionati con trattamenti a carico dell’INPS superiori a quattro volte il minimo, hanno contestato gli effetti dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per il 2023 ha previsto una riduzione progressiva della rivalutazione automatica delle pensioni. Hanno chiesto accertarsi il diritto all’integrale perequazione e la conseguente illegittimità della decurtazione praticata dall’INPS, deducendo la violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. e dei principi eurounitari di non discriminazione per età.
In via subordinata hanno sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale, o la sospensione in attesa della decisione su analoghe questioni già pendenti. L’INPS ha chiesto il rigetto, richiamando la giurisprudenza costituzionale consolidata in materia di blocco della perequazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico muove dal costante insegnamento della Corte costituzionale: l’adeguatezza del trattamento non esige la rivalutazione annuale di tutte le pensioni, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sulla sua congruità. La pur ampia discrezionalità legislativa resta però soggetta al vincolo di ragionevolezza, che presuppone una considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo, poiché le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’inflazione.
Secondo la Corte, nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito all’integrale rivalutazione; la limitazione del meccanismo perequativo deve essere guidata dalla ragionevolezza, sia quanto alla differenziazione per consistenza finanziaria, sia quanto alla durata della misura. Il raffronto tra le sentenze costituzionali che hanno scrutinato gli interventi succedutisi nel tempo — la n. 70/2015, la n. 250/2017 e la n. 234/2020 — conforta la compatibilità del meccanismo introdotto dalla legge di bilancio 2023.
La normativa censurata opera una limitazione che il giudice qualifica come graduale e proporzionata, articolata per fasce crescenti di importo, con percentuali ridotte ma non meramente simboliche (37 per cento per la quarta fascia, 32 per cento per la quinta). Solo il blocco integrale della perequazione può porsi in contrasto con il principio di adeguatezza. La misura, inoltre, non paralizza né sospende a tempo indeterminato la dinamica perequativa, risolvendosi in un mero raffreddamento limitato al biennio 2023-2024, con ciò escludendo la proiezione pluriennale che aveva indotto la declaratoria di illegittimità nella pronuncia n. 234/2020.
Il collegio esclude poi la natura tributaria del prelievo: esso è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si inquadra tra le prestazioni patrimoniali imposte per legge, potendo trovare autonoma giustificazione nei principi dell’art. 2 Cost. Quanto alla dedotta discriminazione per età, il criterio selettivo adottato dal legislatore non è il dato anagrafico, ma la consistenza obiettiva dei trattamenti.
Il giudice richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, riconoscendo che la riduzione progressiva per un periodo limitato salvaguarda integralmente le pensioni di modesta entità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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