Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione militare ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 186 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, il giudice non può dichiarare la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire. La declaratoria è possibile quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa e il ricorrente vi aderisca espressamente. Sulle spese residue decide il giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale, che può condurre alla compensazione in presenza di contrasti giurisprudenziali appena risolti.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dal 1.10.1982 e in quiescenza dal 9.8.2020 con sistema di calcolo misto, ha agito davanti alla Corte dei conti per la riliquidazione del trattamento pensionistico. Alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità utile di anni quindici e mesi dieci. L’INPS aveva applicato, per la quota retributiva, l’aliquota dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54.

Con atto di diffida il ricorrente ha chiesto il ricalcolo secondo l’art. 54, primo comma, del T.U. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione. Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere: in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e della circolare INPS n. 107/2021, la pensione era stata riliquidata d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla ricostruzione dell’istituto. Richiamando Cass. n. 21757/2021, ribadisce che la cessazione della materia del contendere si verifica quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che non occorre più affermare la volontà della legge nel caso concreto.

Il presupposto è processuale e insieme sostanziale: le parti devono darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta e sottoporre conclusioni conformi. Può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale. Se invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, il suo apprezzamento non conduce alla cessazione, ma a una valutazione dell’interesse ad agire, con eventuale pronuncia dichiarativa del diritto azionato.

Nel caso concreto l’INPS ha prodotto il provvedimento di riliquidazione, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno alle anzianità maturate al 31.12.1995, formulando istanza di declaratoria. La correttezza della rideterminazione è dimostrata dalla nota contenuta nel provvedimento stesso.

Il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS. La corretta applicazione delle indicazioni delle Sezioni Riunite e della circolare n. 107/2021 consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese la Corte dispone la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia, risolti soltanto dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Il giudizio è pertanto estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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