Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 188 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta attribuzione del trattamento richiesto, riconosciuta dall’ente previdenziale in misura addirittura più favorevole rispetto alla domanda, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più ravvisabile alcun interesse delle parti alla decisione. La conseguente inutilità di applicare l’art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. per l’omessa comparizione dell’attore all’udienza di discussione discende dal venir meno dell’oggetto del contendere. La soccombenza dell’ente, unita al notevole ritardo nell’erogazione del trattamento rispetto all’istanza amministrativa, giustifica la condanna alle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge di un militare deceduto nel 2014 per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per ottenere la reversibilità della pensione privilegiata, non attribuitale nonostante l’istanza amministrativa presentata nel febbraio 2015. Ha domandato il riconoscimento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’istanza stessa.

Dopo due rinvii d’ufficio, l’ente previdenziale si è costituito depositando comparsa nel marzo 2024, deducendo di aver già attribuito la reversibilità a decorrere dal 1° ottobre 2014 e di aver erogato i conseguenti arretrati nel settembre 2023. All’udienza di discussione la causa è stata trattata dal solo difensore dell’ente e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva anzitutto l’assenza di doglianze della ricorrente rispetto a quanto prospettato e documentato dall’ente. Quest’ultimo ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge, dunque in termini più favorevoli rispetto alla stessa postulazione attorea.

Da tale sopravvenienza il giudice deduce la cessazione della materia del contendere: l’oggetto del giudizio risulta integralmente soddisfatto e non residua alcun interesse alla pronuncia. La definizione in questi termini rende altresì superfluo applicare l’art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’omessa comparizione della parte attrice all’udienza di discussione, poiché la questione processuale presuppone un contenzioso ancora aperto.

Sul piano delle spese, la Corte valorizza due elementi convergenti: la soccombenza dell’ente e il notevolissimo ritardo con cui il trattamento è stato attribuito rispetto all’istanza amministrativa. Il giudice liquida le spese in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA, parametrandole all’entità degli arretrati erogati, superiori ai centomila euro lordi.

La pronuncia dichiara pertanto cessata la materia del contendere e condanna l’ente al pagamento delle spese di lite, così definendo il giudizio pensionistico di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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