Controllo successivo escluso senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 27 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera contestazione della tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche di invio, non un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. In difetto di tale presupposto il controllo successivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia aveva restituito, privo di visto, il contratto di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente ATA di un istituto comprensivo statale, perché inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, come impone l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, bensì diversi mesi dopo l’avvio degli effetti. Il dirigente scolastico, rappresentate le ragioni del ritardo, aveva chiesto la registrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011.

La RTS aveva quindi trasmesso gli atti alla Sezione regionale di controllo. Il deferimento riguardava settantotto provvedimenti accomunati dalla medesima criticità, per i quali l’ufficio di controllo aveva chiesto il non luogo a provvedere. La RTS, convocata in contraddittorio, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, ritenendo il ritardo ostativo all’esercizio del controllo preventivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva che la questione appare territorialmente circoscritta, non risultando altri provvedimenti analoghi inoltrati dalle restanti Ragionerie del Veneto né precedenti nella banca dati della Corte. Dichiara inoltre inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla RTS: nei casi richiamati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito, oppure il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità sostanziali.

Nel merito, la Corte muove dalla lettera dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, che impone l’invio alla Corte degli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente, nonostante le osservazioni impeditive. Da ciò si desume che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente, con assunzione espressa della determinazione confermativa da parte di quest’ultimo.

La funzione della Corte è quella di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, secondo la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012. Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo.

Nel caso concreto l’unico profilo contestato dalla RTS è la tardiva trasmissione del contratto, di durata e con effetti permanenti. Non emergono questioni ermeneutiche sulla regolarità amministrativa e contabile, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Manca dunque il presupposto fondamentale, necessario e assorbente che legittima l’attivazione del controllo.

Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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