Rinuncia agli atti e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 228 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio che non sia stata accettata dalla parte resistente non consente la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 110 c.g.c., perché l’accettazione presuppone l’instaurazione del contraddittorio. La rinuncia, tuttavia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto manifesta il venir meno dell’interesse ad agire e integra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la improcedibilità del ricorso e la definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. La definizione su questione pregiudiziale, in assenza di attività delle parti resistenti, non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato militare, ha depositato ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ma non ha notificato l’atto introduttivo né il decreto di fissazione dell’udienza alle amministrazioni intimate. Il contraddittorio non è stato dunque instaurato per inattività del ricorrente stesso.

In data 10 maggio 2024 il difensore ha depositato, mediante il sistema telematico, un atto di rinuncia agli atti del giudizio datato 30 aprile 2024, senza provvedere alla notifica alla controparte. All’udienza del 15 maggio 2024 nessuno è comparso per le parti. La questione sottoposta al giudice monocratico concerne la qualificazione giuridica della rinuncia non accettata e i suoi effetti sul processo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto escluso che possa essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia del ricorrente non risulta accettata dalla parte resistente, e tale accettazione è impossibile perché il contraddittorio non è mai stato instaurato, per inattività del ricorrente medesimo.

La rinuncia, pur non accettata, assume però rilievo sotto altro profilo. Richiamato l’art. 100 c.p.c. mediante l’art. 7, comma 3, c.g.c., la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia manifestato il venir meno dell’interesse ad agire. Si integra così una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Il Collegio ha richiamato, a sostegno, il proprio precedente C.d.c., sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79. La definizione della lite avviene quindi con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Quanto alle spese, il giudice ha rilevato che la decisione interviene solo su questione pregiudiziale. Tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e all’improcedibilità, come affermato dal precedente Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301. Poiché non vi è stata attività delle parti resistenti, neppure evocate in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio. Nulla anche per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, con nulla per le spese del giudizio e della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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