Contributi pescatori poligono militare il requisito dei 120 giorni va provato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 51 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzi riconosciuti ai pescatori per il ristoro delle limitazioni all’attività di pesca connesse allo svolgimento di esercitazioni militari, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66/2010, il requisito del comprovato esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo, posto dall’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa integrativo del 2016 tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna, non può essere ritenuto carente sulla sola base presuntiva della data di iscrizione al registro dei pescatori. Il requisito deve essere riferito all’annualità cui si riferisce la contribuzione e non alla data di presentazione della domanda. La prova dell’effettivo svolgimento dell’attività di pesca può essere desunta dalla documentazione sulla tracciabilità del pescato e dall’idoneità dell’imbarcazione a operare nell’area interdetta. In difetto di allegazioni probatorie sufficienti da parte dell’organo requirente, la domanda risarcitoria va rigettata e va escluso il dolo.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il titolare di un’impresa individuale esercente attività di pesca, in proprio e quale legale rappresentante della stessa, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 28.909,05, oltre rivalutazione e interessi, per l’illegittima percezione, per l’annualità 2021, di contributi pubblici a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca connesse alle esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto non avrebbe posseduto il requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo, dovendosi desumere la carenza dalla sola data di iscrizione al Registro dei Pescatori di Oristano, avvenuta il 20 luglio 2020. La Procura ha inoltre ritenuto la condotta connotata da dolo e caratterizzata da occultamento doloso del danno. Il convenuto si è costituito contestando integralmente la pretesa e deducendo di aver maturato il requisito, documentato da 72 documenti di trasporto, di cui 62 riferiti al 2021.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione afferma la propria giurisdizione, in coerenza con i propri precedenti, richiamando la giurisprudenza secondo cui la percezione dei finanziamenti in favore delle attività di pesca rientra in un rapporto qualificabile come rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza della Corte dei conti in tutti i casi di contestata indebita fruizione dei contributi e di pregiudizio erariale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del Protocollo d’intesa del 1999 e del Protocollo integrativo del 2016, sottoscritti tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna. L’art. 3 individua i requisiti dei destinatari: regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi, regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi, e comprovato esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta. Lo scopo dei contributi è ristorare le imprese operanti nelle aree interessate da ordinanze di sgombero, evitando la perdita di posti di lavoro e i danni all’indotto.

La Sezione osserva che il requisito dei 120 giorni deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo, ossia il 2021, e non alla data della domanda, presentata il 17 marzo 2022. Su questo punto richiama i propri precedenti, tra cui le sentenze nn. 177 e 178 del 2025, citate dall’organo requirente.

La Corte rileva che l’organo requirente non ha allegato evidenze probatorie sufficienti per ritenere che l’attività di pesca non sia stata esercitata. Il convenuto ha prodotto 72 documenti di trasporto, di cui 62 relativi al 2021. La numerosità di tali documenti e l’accertata idoneità dell’imbarcazione alla pesca nell’area oggetto di temporanea interdizione comprovano l’intervenuto esercizio dell’attività. Inoltre, non è assodato che ogni uscita in mare sia fruttuosa e che a essa corrisponda un documento di trasporto.

La Corte richiama l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 4/2012, secondo cui la pesca professionale comprende non solo la ricerca di organismi acquatici, ma anche la cala, la posa, il traino e il recupero degli attrezzi. Il requisito non può quindi ritenersi carente quando vi siano strumenti probatori adeguati a dimostrarne l’effettivo svolgimento. È esclusa altresì la sussistenza del dolo e dell’intento fraudolento: il dato della data di iscrizione è certificato e notorio, correttamente riportato nella richiesta di indennizzo, e non integra una mendace dichiarazione. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata e il convenuto assolto da ogni addebito, con liquidazione delle spese legali a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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