Risarcimento per mala gestio della riscossione dei contributi consortili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 201 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ente impositore è legittimato ad agire davanti alla Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, per far accertare i rapporti di dare-avere conseguenti alla gestione dei ruoli affidati al concessionario della riscossione e per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di mezzi di quest’ultimo. La mala gestio del concessionario, che abbia omesso la notificazione delle cartelle o lasciato prescrivere i crediti, integra inadempimento contrattuale, con onere della prova a carico dell’ente impositore. La soppressione del controllo sulle quote inesigibili inferiori a 300 euro non equivale ad annullamento del credito e non elide la pregressa responsabilità del concessionario per la perdita di chance. L’annullamento automatico dei debiti inferiori a 1000 euro, relativi al periodo 2000-2010, esclude invece la sussistenza del danno per i relativi ruoli. Il danno va liquidato in via equitativa e ridotto a un terzo ai sensi del comma 4 dell’art. 20.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica aveva affidato al concessionario della riscossione, per gli anni dal 2000 al 2017, ruoli per oltre undici milioni di euro. A fronte di tale carico, il consorzio lamentava di aver ricevuto riversamenti molto inferiori e di non aver ottenuto una rendicontazione esaustiva, con il conseguente sospetto che numerosi crediti fossero ormai prescritti o non più azionabili per omessa notificazione delle cartelle.

Con ricorso depositato nel 2019 il consorzio chiese alla Sezione giurisdizionale regionale l’accertamento delle inadempienze e la condanna del concessionario al risarcimento. La Sezione, con sentenza n. 403/2021, dichiarò inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, reputando la fattispecie di esclusiva pertinenza della Procura regionale. La pronuncia è stata riformata in appello, che ha qualificato la domanda come mera verifica dei rapporti di dare-avere, escludendo ogni profilo risarcitorio ulteriore e rinviando la causa per il merito.

La Motivazione della Corte

Riassunta la causa, la Sezione ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ormai superata dal giudicato della sentenza d’appello n. 39/2023. Ha poi precisato che l’inadempimento ascritto al concessionario non riguarda gli obblighi informativi dell’art. 36 del d.lgs. n. 112/1999, bensì la sua fondamentale obbligazione di mezzi nella gestione dei crediti iscritti a ruolo nei confronti dei terzi debitori.

Il combinato disposto degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 lascia ferma la facoltà dell’ente impositore di agire davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno, con la peculiarità che, nella fattispecie, l’onere della prova grava essenzialmente sull’ente impositore. Quanto all’art. 1, comma 688, della legge n. 190/2014, la Corte ha chiarito che la norma presuppone l’inesigibilità e non può essere assimilata a un annullamento del credito, né può elidere la responsabilità del concessionario per la perdita di chance.

La Corte ha poi escluso la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, rilevando che è contraddittorio sostenere che anteriormente alla dichiarazione di inesigibilità non sussista alcun credito dell’ente impositore. Ha inoltre ricordato che i debiti di importo residuo fino a mille euro affidati tra il 2000 e il 2010 sono automaticamente annullati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, con conseguente insussistenza di danno per quei ruoli.

Nel merito, la Corte ha reputato sufficientemente dimostrato l’inadempimento del concessionario per l’ammontare di 3.306.220,40 euro, esclusi i ruoli inferiori al migliaio di euro del periodo 2000-2010. Ha poi stimato, in via presuntiva, che in assenza della mala gestio si sarebbe realizzato un tasso di riscossione pari al 45,12%, determinando un maggior introito di 1.004.890,31 euro, e ha liquidato equitativamente il danno in 334.963,44 euro, riducendo ad un terzo il risultato ai sensi del comma 4 dell’art. 20. Ha infine compensato integralmente le spese di lite, data la novità e complessità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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