Ricalcolo pensione militari: aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 117 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio posto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non opera in via generalizzata per tutti i militari, ma secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite. Il giudice d’appello è vincolato al percorso nomofilattico e non può applicare il coefficiente del 35% dell’art. 44 del medesimo decreto. La riliquidazione decorre dal collocamento in congedo, con maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Un militare della Marina militare, in quiescenza dal 30 settembre 2015 con un’anzianità al 31 dicembre 1995 pari a 12 anni e 9 mesi, chiedeva alla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia il ricalcolo della quota retributiva della pensione mediante l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del coefficiente del 35% applicato dall’Ente previdenziale.
Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo che l’anzianità inferiore ai 15 anni non consentisse l’applicazione dell’aliquota richiesta, richiamando le Sezioni riunite n. 1/2021. Il pensionato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, e richiamando la giurisprudenza di merito favorevole al coefficiente del 2,44% per ogni anno. L’Istituto previdenziale resisteva, richiamando la successiva sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda d’appello ricostruisce il percorso nomofilattico. Il trattamento in contestazione era stato quantificato con il sistema misto, non possedendo l’interessato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di almeno 18 anni. Per la parte calcolata con il metodo retributivo, inferiore a 15 anni, l’Ente aveva applicato il coefficiente del 35% dell’art. 44, in luogo dell’aliquota dell’art. 54.
La Corte ricorda che sulla portata dell’art. 54 era già intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, con cui era stato risolto il contrasto tra la linea favorevole alla generale applicazione dell’art. 54 e quella contraria. Con quella pronuncia era stato enunciato il principio per cui la quota retributiva del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e con un’anzianità tra i 15 e i 18 anni al 31 dicembre 1995 va calcolata con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Tale pronuncia lasciava però priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni. Da qui il deferimento di un’ulteriore questione di massima, in ragione del contrasto tra la posizione della Sezione d’appello per la Sicilia e di questa Sezione, favorevoli all’applicazione del 2,44% anche agli under 15, e quella delle Sezioni I e III centrali d’appello, contrarie.
Con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione mista, in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio, constatato che al 31 dicembre 1995 l’appellante vantava 12 anni e 9 mesi, aderisce al percorso nomofilattico e accoglie integralmente il gravame. In riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione con il coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, oltre, dalla maturazione di ciascun rateo, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono compensate per la novità interpretativa intervenuta in corso di causa.
Nota della Redazione
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