Falso diploma per l’assunzione ATA: danno erariale ridotto al 50% (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 45 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di accesso a posti di pubblico impiego conseguito mediante falsa attestazione del titolo di studio prescritto, la prestazione lavorativa di fatto resa, ove di natura routinaria e non richiedente titoli di elevata specializzazione, integra un vantaggio comunque conseguito dalla P.A. e dalla comunità amministrata ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994. Il rapporto di lavoro, pur illegittimo nell’accesso, non è connotato da illiceità della causa in senso forte, con la conseguenza che l’art. 2126 cod. civ. impone il pagamento delle prestazioni eseguite e il danno erariale va ridotto equitativamente, non già riconosciuto per l’intero. Resta ferma la valenza penale, disciplinare e civile della condotta mendace, nonché la responsabilità verso i terzi pretermessi in graduatoria.

Il Fatto

La convenuta, collaboratore scolastico, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019, dichiarando di aver conseguito il diploma di operatore dei servizi per la ristorazione cucina con il punteggio di 100/100. Sulla base di tale titolo si collocava utilmente in graduatoria e otteneva tre contratti a tempo determinato presso un istituto comprensivo, nel periodo 12.09.2018 – 30.06.2021.

Gli accertamenti penali dimostravano che il diploma era falso: la pergamena non risultava assegnata all’istituto indicato. La Procura regionale citava dunque la convenuta per il danno erariale corrispondente alle retribuzioni percepite nel periodo anteriore al conseguimento, nel settembre 2020, di un distinto e reale diploma nel settore socio-sanitario, chiedendo la condanna al pagamento di euro 28.546,64 netti, senza riduzione per il dolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione, trattandosi di danno erariale cagionato da dipendente pubblico e non di una controversia lavoristica. Nel merito, esclude l’incidenza delle novelle introdotte dalla l. n. 1/2026, operante dal 22.1.2026, poiché la fattispecie riguarda una condotta palesemente dolosa, non assicurabile, e un incarico scolastico che non comporta gestione di risorse pubbliche.

La Corte ricostruisce il contrasto tra l’orientamento tradizionale e quello che la stessa Sezione ha avviato con le sentenze n. 31/2026, n. 187/2025, n. 157/2025, n. 138/2025 e n. 32/2025. Secondo il primo indirizzo, la falsa attestazione del titolo determina illiceità della causa e conseguente integrale restituzione delle retribuzioni. Il Collegio ritiene di dover rimeditare tale approdo.

Due argomenti sorreggono la revisione. Da un lato, l’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, quale norma speciale prevalente sull’art. 2126 cod. civ., impone lo scomputo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A., senza eccezione alcuna; né la Procura né l’amministrazione hanno provato il mancato o minor vantaggio derivante da prestazioni davvero basiche. Dall’altro, la nullità rilevante ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. ricorre solo quando il contratto contrasti con i principi etici fondamentali dell’ordinamento, non in ogni ipotesi di violazione di norme imperative.

Il Collegio richiama la giurisprudenza che distingue il contratto illecito da quello meramente illegale, valorizzando la Corte cost. n. 296/1990 e la Corte cost. n. 8/2023, che riconosce centralità all’art. 2126 cod. civ. a tutela del lavoro prestato. Nella specie, la causa del contratto non è illecita, non essendo stato il negozio preordinato da entrambe le parti a finalità vietate.

La Corte elabora così un triplice schema: prestazioni non routinarie con titoli specialistici mai posseduti, con integrale restituzione; prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato con voto inferiore, con rigetto della pretesa; prestazioni routinarie svolte da soggetto privo del titolo prescritto, con vantaggio pari almeno al 50%. La fattispecie rientra in quest’ultima ipotesi: le mansioni di collaboratore scolastico, di mera accoglienza, vigilanza e pulizia, sono state oggettivamente espletate e non contestate.

La convenuta è pertanto condannata al pagamento di euro 14.273,32, già rivalutati, oltre interessi dal deposito, con parziale accoglimento della domanda e spese di giudizio a carico della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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