Rideterminazione pensione militare e intervenuto adempimento INPS: ricorso respinto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 264 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rideterminazione del trattamento pensionistico del personale militare, la domanda volta all’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, deve essere respinta quando l’istituto previdenziale abbia già provveduto, prima del deposito del ricorso, alla riliquidazione della pensione in godimento e al pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali. L’intervenuto adempimento dell’obbligazione, comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, esclude la persistenza dell’interesse ad agire e conduce al rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’istituto resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, arruolato nel 1982 e cessato dal servizio nel 2018, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto, sulla base dell’anzianità maturata al 31.12.1995. Ritenendo erroneo il computo effettuato dall’istituto, ha chiesto la rideterminazione della pensione mediante applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
Dopo diffide rimaste senza esito, il ricorrente ha adito il giudice contabile per ottenere la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento e alla corresponsione degli arretrati. Nel corso del giudizio l’istituto si è costituito sostenendo di avere già provveduto alla riliquidazione in aumento della pensione e al pagamento delle differenze economiche, con il cedolino di dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce la pretesa del ricorrente, diretta a ottenere la condanna dell’istituto previdenziale alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per il computo della quota retributiva, oltre agli arretrati dalla data di collocamento in quiescenza.
Dagli atti di causa emerge, tuttavia, che alla data di deposito del ricorso l’INPS aveva già ottemperato alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021, provvedendo alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali, con il cedolino di dicembre 2021.
Tali circostanze risultano comprovate dalla documentazione prodotta in giudizio: la relazione amministrativa del funzionario INPS, la determina di riliquidazione, l’elaborato contabile e il cedolino di pensione di dicembre 2021. Dal raffronto con il cedolino di novembre 2021 si evince un aumento della pensione fino a euro 2.885,40.
Su queste basi il giudice contabile dichiara l’intervenuto soddisfacimento della pretesa e respinge il ricorso, poiché l’adempimento era già intervenuto prima della proposizione della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 200,00 in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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