Rito abbreviato contabile: pagamento satisfattivo e definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 204 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione del processo con rito abbreviato presuppone la sussistenza dei presupposti già accertati nel decreto di ammissione e il tempestivo pagamento satisfattivo della somma concordata. Accertato il pagamento, il giudice definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare e rappresentante legale di un’impresa individuale, in proprio e nella qualità, per ottenere la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 30.513,89 in favore di una società finanziaria regionale e, per essa, della Regione. La controversia riguarda un finanziamento agevolato concesso nell’ambito di un programma regionale per la nascita e lo sviluppo di impresa.
Accertata la perdita dei requisiti di ammissibilità e la mancata presentazione della rendicontazione finale, la società finanziaria aveva disposto la revoca totale del finanziamento, con richiesta di restituzione della somma indebitamente fruita e degli oneri di agevolazione. La convenuta ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento del 35 per cento dell’importo contestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’istanza di ammissione al rito abbreviato e, con decreto depositato il 14 aprile 2025, l’ha accolta, disponendo il pagamento della somma di euro 10.679,86 entro il termine perentorio di trenta giorni. Il provvedimento recepiva il parere della Procura contabile, che aveva concordato sia sull’an sia sul quantum.
Nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 le parti hanno confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo dell’importo individuato nel decreto. È stata depositata documentazione attestante il pagamento tempestivo, nonché quietanza di riversamento a favore della società finanziaria.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato, già evidenziati nel decreto di ammissione, e l’avvenuto pagamento dell’importo ivi individuato.
Su queste basi il Collegio ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., dichiarando che nulla è più dovuto da parte convenuta. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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