Quote inesigibili sotto 300 euro e giudizio di parte contro agente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 25 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte promosso dall’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione, ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., la domanda volta ad accertare l’inadempimento del concessionario è ammissibile in quanto verifica contabile del rapporto di dare-avere, di natura dichiarativa, restando estranea al paradigma della responsabilità amministrativa riservata alla Procura erariale. Tuttavia, ove le quote iscritte a ruolo siano di valore pari o inferiore a 300 euro, il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 le sottrae al controllo di inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999: il giudice contabile non può procedere ad alcun accertamento dell’imputabilità dell’omessa riscossione. Ne deriva l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. La domanda di risarcimento del danno all’immagine resta estranea al giudizio a istanza di parte e presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna.
Il Fatto
Una società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. Divenuto definitivo l’accertamento, la società iscriveva a ruolo la somma dovuta e ne trasmetteva la minuta all’agente della riscossione. Il concessionario non notificava alcuna cartella di pagamento né atti interruttivi, lasciando spirare il termine quinquennale di prescrizione: circostanza accertata dal giudice di pace in un giudizio di opposizione.
La società promuoveva quindi giudizio davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale. L’agente della riscossione proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, definito dalle Sezioni Unite n. 5569/2023, che dichiaravano la giurisdizione della Corte dei conti, qualificando l’azione come giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica. Riassunto il giudizio, la società chiedeva la condanna al pagamento della somma non introi tata, oltre il danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la giurisprudenza che attrae alla Corte le controversie sulla corretta gestione del denaro pubblico da parte degli agenti contabili. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva è respinta: il petitum, riqualificato, non ha natura risarcitoria ma dichiarativa.
La domanda viene ricondotta alla categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui alla lett. d) dell’art. 172 c.g.c. Il Collegio richiama la sentenza n. 39/2023 della Sezione II d’Appello, che aveva riformato la pronuncia di primo grado proprio in ragione della natura meramente dichiarativa dell’accertamento del rapporto esattoriale. Viene così disattesa l’eccezione di inammissibilità legata alla forma del giudizio.
Segue la questione del preventivo esperimento della procedura di discarico. Il Collegio esamina gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e le proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità. Rileva però che il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 esclude dal controllo le quote di valore inferiore o pari a 300 euro. Poiché il credito è di euro 149,80, esso è sottratto ex lege alla procedura di controllo.
Il Collegio sottolinea come la prescrizione possa derivare da cause non imputabili al concessionario e che il legislatore ha manifestato un non interesse all’esame delle vicende concrete delle quote minori. Richiama inoltre la sentenza n. 190/2023 della Corte costituzionale, che ha stigmatizzato le gravi inefficienze del sistema della riscossione. Ne consegue che il giudice contabile non può accertare il colpevole inadempimento, presupposto indefettibile del merito: la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire, con assorbimento degli ulteriori profili.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio lo ritiene estraneo al giudizio a istanza di parte. Esso presuppone una condotta di reato accertata con sentenza penale irrevocabile e la sua perseguibilità è riservata all’azione erariale del requirente contabile: condizioni non ricorrenti. La domanda è quindi inammissibile. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda e la novità del tema.
Nota della Redazione
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