Annullamento debiti fino a 1000 euro esclude nesso causale responsabilità concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 297 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c., promosso dalla società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale nei confronti dell’agente della riscossione per la mancata riscossione di somme iscritte a ruolo, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. L’annullamento automatico ex lege dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce fatto estraneo alla condotta del concessionario, sopravvenuto e dotato di autonoma efficienza causale, idoneo a interrompere il nesso eziologico con la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. A fronte del mancato pagamento, l’Azienda notificava l’ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo le somme nel 2006 e nel 2007, trasmettendole al concessionario della riscossione.
Il concessionario non notificava la cartella di pagamento; nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. il Giudice di Pace dichiarava il pagamento non dovuto. La ricorrente conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace, che accoglieva in parte la domanda. In appello il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. La causa giunge così, in riassunzione, davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Rileva che l’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti la cognizione sulle controversie in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge, tra cui quelle relative alla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5569 del 2023, secondo cui la società in house è equiparabile a una pubblica amministrazione agli effetti dell’individuazione del plesso giurisdizionale competente sul danno al patrimonio sociale.
Il giudizio viene inquadrato nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d, c.g.c., categoria aperta che ricomprende le controversie afferenti agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro pubblico da parte di un soggetto qualificabile come agente contabile. La domanda, osserva il Collegio, non è propriamente risarcitoria ma va riqualificata come verifica dei rapporti di dare-avere tra ente impositore e concessionario, coincidente con i crediti non riscossi per asserita negligenza.
Nel merito, la Corte applica il principio della ragione più liquida e si sofferma sull’art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018. La norma prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Poiché i ruoli oggetto di causa sono stati trasmessi nel 2006 e nel 2007, rientrano nell’ambito di applicazione dello stralcio.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. V ord. n. 15471 del 2019), il Collegio ritiene che l’annullamento operi per il solo fatto che i carichi siano stati affidati nei termini previsti, in ragione di un ragionevole bilanciamento tra la possibilità concreta di realizzare crediti vetusti e il dispendio economico per la loro riscossione.
Da ciò discende che, anche se il credito non fosse stato annullato per prescrizione, l’annullamento sarebbe comunque avvenuto ex lege. Ne consegue l’insussistenza di alcun nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata, essendo intervenuto un fatto estraneo alla condotta dello stesso, necessario e sufficiente di per sé a causare il pregiudizio. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è dunque infondata.
Quanto al danno all’immagine, la Corte lo dichiara inammissibile. La sua risarcibilità, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti perpetrati a danno dell’amministrazione; la pretesa è azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale e non può trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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