Computo integrale dei benefici CCNL nella pensione del dirigente scolastico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 29 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del contratto collettivo nazionale relative all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, che prevedono l’effetto dei miglioramenti retributivi sul trattamento di quiescenza, trovano applicazione anche nei confronti del dirigente scolastico cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale. In tal caso, in deroga al criterio della retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, tutti gli incrementi stipendiali previsti dal contratto vanno computati integralmente nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo. Il diritto alla riliquidazione decorre dalla data del collocamento in quiescenza, con condanna dell’amministrazione datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa e dell’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione in qualità di dirigente scolastico e in quiescenza dall’01.09.2016, lamenta il mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM) firmato l’8.7.2019 per il triennio 01.01.2016-31.12.2018.
Dopo una diffida del 02.08.2022 rimasta senza esito, la ricorrente adisce la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto all’adeguamento e al ricalcolo della pensione, con condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, alla corresponsione degli arretrati sui ratei già percepiti, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS chiede un breve rinvio per procedere alla ricostruzione della pensione all’esito della trasmissione dei dati retributivi aggiornati; il Ministero riconosce il diritto ma rappresenta di aver adempiuto agli obblighi di propria competenza, addebitando il mancato caricamento dei dati sulla piattaforma passweb a problemi informatici.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico inquadra la questione nel rapporto tra disciplina contrattuale e trattamento pensionistico. Le norme del contratto collettivo riguardano, di regola, il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; esse possono riflettersi sulla pensione solo quando specifiche clausole prevedano che i miglioramenti siano riconosciuti anche al personale collocato in quiescenza durante la vigenza contrattuale. In tali limitati fini il pensionato è considerato come ancora in servizio, in deroga al criterio della retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. Giur. Campania, sent. n. 366/2023 e passa all’esame della fattispecie. Viene in rilievo l’art. 40 del CCNL dell’8.7.2019: il primo comma stabilisce che le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza; il terzo comma prevede espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall’art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.
Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 1.9.2016, durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici economici previsti dal contratto devono essere computati integralmente nella base pensionabile al momento della riliquidazione definitiva, avendo ella maturato anche incrementi di retribuzione.
La Corte rileva inoltre che il Ministero non ha integralmente adempiuto ai propri obblighi, non attivandosi con la dovuta diligenza per risolvere le problematiche di caricamento dei dati sulla piattaforma passweb, prodromiche alla riliquidazione a cura dell’INPS. Accoglie pertanto il ricorso, riconosce il diritto alla rideterminazione del trattamento con il computo di tutti i benefici contrattuali e condanna l’amministrazione alla regolarizzazione della posizione assicurativa e l’INPS al pagamento delle differenze, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale delle SS.RR. n. 10/QM/2002. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.