Inadempimento dell’agente della riscossione e annullamento automatico dei debiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 298 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’ente impositore nei confronti del concessionario della riscossione, avente ad oggetto la verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale della gestione, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., trattandosi di controversia riconducibile alla materia della contabilità pubblica. La domanda, quand’anche formulata in termini risarcitori, va riqualificata come azione di accertamento del rapporto esattoriale, esperibile dall’ente impositore nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c., senza che ciò integri l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, riservata alla Procura erariale. L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce fatto estraneo alla condotta del concessionario, idoneo di per sé a interrompere il nesso eziologico con la mancata riscossione. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, società in house che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un’utente la percorrenza senza titolo di viaggio e irrogato la relativa sanzione. A fronte del mancato pagamento, l’azienda aveva notificato l’ordinanza-ingiunzione e iscritto a ruolo la somma nel 2007, trasmettendo il carico al concessionario della riscossione. Quest’ultimo non aveva notificato la cartella di pagamento e, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall’utente, il Giudice di Pace aveva dichiarato prescritto il credito.
La società aveva quindi citato il concessionario davanti al Giudice di Pace, che con sentenza aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. La causa è stata così riassunta davanti alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 17 e 172 del d.lgs. n. 174/2016, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, la condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo e il risarcimento del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti la cognizione delle controversie in materia di contabilità pubblica, tra cui quelle relative alla corretta gestione del denaro pubblico da parte degli agenti contabili. In difetto di limitazioni legislative, rientrano in tale previsione anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5569 del 2023, che ha qualificato la ricorrente come società in house e il danno al suo patrimonio come danno erariale, attratto alla giurisdizione contabile.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il Collegio riqualifica la domanda. Il petitum non è meramente risarcitorio, ma coincide con i crediti non riscossi in nome dell’ente: si tratta di una verifica contabile di natura dichiarativa dei rapporti di dare-avere. Restano estranee finalità tipicamente risarcitorie, riservate alla Procura erariale, con la conseguenza che l’azione è esperibile ex art. 172, lett. d, c.g.c., categoria residuale aperta dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte applica il principio della ragione più liquida e ritiene assorbente l’annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018, per i carichi affidati dal 2000 al 2010. Richiamando la Sez. V n. 15471 del 2019, il Collegio osserva che l’annullamento realizza una pulizia di magazzino fondata su un ragionevole bilanciamento degli interessi. Il credito oggetto di causa sarebbe comunque stato annullato ex lege, con conseguente insussistenza del nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata.
Quanto al danno all’immagine, la domanda è dichiarata inammissibile. L’art. 51, comma 7, c.g.c. presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti perpetrati a danno dell’amministrazione; la pretesa è azionabile soltanto nell’alveo della responsabilità erariale e non può trovare autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. La Corte rigetta quindi la domanda di danno patrimoniale e compensa le spese di lite per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.