Irregolarità del conto del consegnatario di beni mobili per mancata esposizione del valore e inversione della sequenza procedimentale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 214 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, avente natura necessaria, è volto allo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente contabile mediante il controllo giudiziale del conto consuntivo, preventivamente sottoposto alle verifiche endoprocedimentali di parificazione ex art. 138 c.g.c. La parificazione costituisce attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all’approvazione del conto, la quale deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio; la loro inversione integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto, non sanabile dalla natura eccezionale delle circostanze che ne abbiano causato lo sfasamento, valida solo a escludere l’imputabilità soggettiva all’agente. Il conto giudiziale del consegnatario di beni a magazzino deve rappresentare l’intera gestione consentendo l’individuazione delle variazioni patrimoniali in termini di valore, anche per i beni di consumo, a pena di irregolarità, atteso che le prassi amministrative non possono derogare al principio di intellegibilità dei dati e di raccordo con le scritture contabili generali dell’ente. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, secondo comma, c.g.c. integra un’irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione, tenuta a provvedervi per il futuro.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore sottoponeva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili dell’Azienda Ospedale Università di Padova per l’esercizio 2019, rilevando tre profili di criticità: il ritardo nella parifica e nell’approvazione del conto, intervenuti dopo l’approvazione del bilancio di esercizio; la rappresentazione della consistenza di magazzino espressa in sole quantità senza valore; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dall’art. 139, secondo comma, c.g.c.
L’Amministrazione si costituiva eccependo la conformità della propria condotta alle Istruzioni Operative vincolanti di Azienda Zero, il contesto eccezionale della pandemia da Covid-19 e l’assenza di pregiudizio alla veridicità dei dati di bilancio, chiedendo la declaratoria di regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio di conto quale procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare la corretta gestione del pubblico denaro da parte dell’agente contabile, richiamando la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza contabile in tema di scrutinio di legittimità della gestione mediante il controllo del conto consuntivo. Ha quindi esteso la disciplina della responsabilità contabile ai dipendenti delle aziende sanitarie, qualificando il consegnatario di beni mobili come soggetto gravato da un pregnante obbligo di custodia che implica la resa del conto in termini quantitativi e qualitativi-economici.
Quanto al primo profilo, la Corte ha ritenuto lo sfasamento temporale tra parifica, approvazione del conto e approvazione del bilancio di esercizio già di per sé idoneo a fondare la dichiarazione di irregolarità. La parificazione è attività propedeutica rispetto all’approvazione del bilancio e la sequenza invertita ha privato il dato contabile del preventivo vaglio di regolarità. L’eccezionalità del contesto pandemico, pure idonea a spiegare l’anomalia e a escludere l’imputabilità soggettiva, non può sanare l’elemento oggettivo di irregolarità.
In ordine alla rappresentazione del magazzino, la Corte ha riconosciuto la conformità alle Istruzioni Operative di Azienda Zero ma ha affermato che la prassi amministrativa non può derogare al principio consolidato secondo cui il conto giudiziale del consegnatario a magazzino deve consentire l’individuazione delle variazioni patrimoniali in termini di valore. L’omissione è oggettivamente idonea a impedire la piena verifica giudiziale e il raccordo con le scritture contabili generali, richiamando i principi di cui al r.d. n. 827/1924, all’art. 2426 c.c. e al d.lgs. n. 118/2011.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la mancata trasmissione è stata qualificata come irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione, tenuta a predisporla in futuro trattandosi di adempimento obbligatorio delineato dall’ordinanza n. 15/2023 della Sezione. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’irregolarità del conto, con nulla per le spese in assenza di statuizioni di condanna.
Nota della Redazione
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