Improcedibile il ricorso pensionistico senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 308 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, da depositare o trasmettere telematicamente ai sensi dell’art. 155 C.G.C., impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, che preclude l’esame nel merito della pretesa sostanziale. Il vizio attiene alla costituzione del rapporto processuale e non alla fondatezza della domanda, con la precisazione che l’onere probatorio grava sul ricorrente, non essendosi costituita l’amministrazione convenuta.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° febbraio 2019, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. L’INPS, per la quota retributiva, aveva applicato l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale civile, anziché il più favorevole art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, riservato al personale militare, che fissa al 44 per cento della base pensionabile la misura spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile. Il ricorrente aveva maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di sedici anni e sei mesi, inferiore alla soglia dei diciotto anni.

All’udienza del 6 marzo 2024, rilevata la mancata costituzione della parte convenuta, il giudice ha assegnato al ricorrente dieci giorni per depositare la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, rinviando la discussione. All’udienza del 5 giugno 2024 tale adempimento non era stato eseguito e l’amministrazione previdenziale non si era costituita.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua il thema decidendum nella sussistenza del diritto del ricorrente, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato più di quindici ma meno di diciotto anni di servizio, a ottenere la rideterminazione della pensione mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Richiama il primo comma della norma, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile, e il secondo comma, che incrementa tale percentuale dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

La questione, tuttavia, non è suscettibile di esame nel merito. Non risulta depositata presso la segreteria della sezione, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, come richiesto dall’art. 155 C.G.C. Da ciò deriva che non vi è regolare instaurazione del contraddittorio.

La Corte qualifica tale situazione come ipotesi di improcedibilità del ricorso, richiamando il più accreditato orientamento giurisprudenziale cui intende dare continuità. A sostegno indica una serie di decisioni delle sezioni giurisdizionali: Sez. giur. Campania n. 242 del 2019, n. 26 del 2020 e n. 142 del 2022; Sez. giur. Veneto n. 27 del 2018 e n. 48 del 2022; Sez. giur. Puglia n. 366 del 2019 e n. 89 del 2020; Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 2018.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Nulla è disposto per le spese, in assenza di attività difensiva della controparte. La pronuncia si fonda su un rilievo di natura processuale, che assorbe ogni valutazione sul merito della pretesa sostanziale azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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