Controllo successivo escluso in assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 39 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo configura una mera questione procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non prevede conseguenze specifiche, e non integra il presupposto del controllo successivo. Ne consegue che, in difetto di un contrasto interpretativo in punto di diritto sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di una docente, stipulato da un istituto comprensivo della provincia. Il provvedimento era stato restituito privo di visto con osservazione per la violazione dei termini di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011. Su richiesta di registrazione del dirigente scolastico, la Ragioneria ha inoltrato gli atti alla Sezione.
Il deferimento riguarda complessivamente n. 78 provvedimenti, tutti accomunati dalla stessa criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche. L’Ufficio di controllo ha chiesto per ciascuno il non luogo a provvedere, per difetto dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sui provvedimenti deferiti, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, non essendo stati inoltrati atti analoghi dalle altre sedi regionali né rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte.
Nel merito, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012 e la propria giurisprudenza consolidata. Il controllo ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone che il dirigente, di fronte all’osservazione impeditiva della Ragioneria, abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Solo in tal caso sorge l’esigenza di verificare a posteriori la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi.
La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria. Nei casi richiamati si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito. In tutti, gli atti erano stati esaminati sotto il profilo sostanziale.
Nel caso in esame, l’unico profilo di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, che ha già espletato i suoi effetti. Non emergono questioni interpretative in punto di diritto sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. Manca dunque il contrasto giuridico tra Ragioneria e amministrazione, presupposto fondamentale, necessario e assorbente del controllo successivo. Il caso esula pertanto dal perimetro applicativo della norma richiamata.
Nota della Redazione
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