Improcedibilità del ricorso per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 307 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorso è improcedibile quando il ricorrente non depositi presso la Segreteria della Sezione, o non trasmetta per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 155 C.G.C.. La mancata prova della notifica impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la questione di merito, pur prospettata, resta insuscettibile di esame. L’onere probatorio grava sul ricorrente ed è tanto più stringente quando il giudice lo abbia specificamente onerato con apposita ordinanza e termine.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1/12/2017. Egli ha contestato il criterio applicato dall’INPS nella determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, lamentando l’uso dell’art. 44 DPR 1092/1973, dettato per il personale civile, in luogo della più favorevole previsione dell’art. 54 dello stesso testo unico, propria del personale militare.
Il ricorrente ha precisato di avere maturato al 31/12/1995 un’anzianità inferiore a diciotto anni di servizio utile, pari a diciassette anni e dieci mesi, e ha richiamato il quadro normativo, le decisioni favorevoli di questa Corte dei conti e la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Con ordinanza a verbale del 6/3/2024, vista la mancata costituzione della parte convenuta, il giudice ha onerato il ricorrente del deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni, rinviando la discussione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne il diritto del ricorrente, che al 31/12/1995 aveva maturato più di quindici ma meno di diciotto anni di servizio, a ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973. La norma, al primo comma, prevede che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44 per cento della base pensionabile; il secondo comma ne prevede l’incremento dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Il giudice rileva tuttavia che la questione è insuscettibile di esame nel merito. Non risulta depositata presso la Segreteria della Sezione, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, come richiesto dall’art. 155 C.G.C.. L’adempimento onerato con l’ordinanza del 6/3/2024 non è stato eseguito e non vi è costituzione dell’Amministrazione previdenziale convenuta.
Da ciò deriva che non risulta esservi regolare instaurazione del contraddittorio. Il giudice richiama il più accreditato orientamento giurisprudenziale, cui intende dare continuità, secondo cui la mancata prova della notifica configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. A sostegno sono citate numerose decisioni di merito: Sez. giur. Campania sent. 24.6.2019 n. 242, sent. 17.1.2020 n. 26, sent. 10.2.2022 n. 142; Sez. giur. Veneto sent. 23.2.2018 n. 27, sent. 7.3.2022 n. 48; Sez. giur. Puglia sent. 29.5.2019 n. 366, 29.1.2020 n. 89; Sez. giur. Abruzzo sent. 26.7.2018 n. 92.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Nulla è disposto per le spese, in assenza di attività difensiva di controparte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.