Omesso versamento IVA da scissione pagamenti non configura danno erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 186 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di regolarità sui rendiconti dei funzionari delegati, il mancato versamento all’erario dell’I.V.A. dovuta in regime di scissione dei pagamenti integra una irregolarità contabile accertabile dalla Corte dei conti. L’art. 17-ter del d.p.r. n. 633 del 1972 impone alla pubblica amministrazione di trattenere l’imposta al momento del pagamento e di versarla direttamente all’erario. Qualora all’operatore economico sia stata erogata la sola somma corrispondente all’imponibile e l’imposta risulti comunque riversata, la mancata attivazione della partita di giro non determina danno erariale e non impone la trasmissione degli atti alla Procura contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto annuale 2023 di contabilità ordinaria del Commissario per la liquidazione degli usi civici di L’Aquila, per i capitoli 1550 e 1451, sui quali opera come funzionario delegato l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo. La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 2011, rilevando il mancato versamento dell’I.V.A. relativa a diverse fatture liquidate nel corso del 2023.
Le osservazioni sono state trasmesse al funzionario delegato e, successivamente, alla Sezione regionale di controllo. Il magistrato istruttore ha svolto una doppia richiesta di chiarimenti e documentazione, alla Ragioneria e al funzionario delegato, per verificare la fondatezza dei rilievi e acquisire le fatture oggetto delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 17-ter del d.p.r. n. 633 del 1972 prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’acquisto di beni e servizi, trattengano al momento del pagamento la somma dovuta a titolo di I.V.A. e provvedano direttamente al versamento all’erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Sul piano istruttorio, la Sezione sottolinea che gli uffici di ragioneria e il funzionario delegato devono offrire piena collaborazione, con una descrizione sintetica ma puntuale delle fattispecie e la messa a disposizione di tutta la documentazione pertinente. Nel caso concreto si è resa necessaria una seconda richiesta, perché il funzionario delegato ha trasmesso solo parte dei documenti e non ha fornito spiegazioni, ammettendo solo in un secondo momento gli addebiti. La Corte richiama il divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990.
Nel merito, il confronto tra gli ordinativi secondari e la stampa dei titoli estinti dimostra l’omesso versamento dell’imposta per gli ordinativi del capitolo 1550 e per quelli del capitolo 1451. Quanto alla fattura relativa all’ordinativo n. 1/95, pur non essendo stata trasmessa dalla Ragioneria, la criticità è stata accertata attraverso i medesimi documenti contabili. La fattura n. 27/PA, inoltre, è stata emessa senza applicare la scissione del pagamento, ma all’operatore è stato corrisposto il solo imponibile di euro 150,00 e l’I.V.A. di euro 33,00 è stata regolarmente versata.
La Corte dichiara quindi fondate tutte le osservazioni. Ritiene però che le irregolarità non abbiano causato danno erariale, poiché in ogni caso all’operatore privato è stata versata solo la somma corrispondente all’imponibile, risolvendosi la mancanza nella mancata attivazione della partita di giro tra organi dell’Ente-Stato. Non è pertanto necessaria la trasmissione della deliberazione alla Procura contabile ai sensi dell’art. 52, comma 4, del d. lgs. n. 174 del 2016.
La Sezione accerta la fondatezza delle osservazioni e invita il Commissario al riversamento dell’I.V.A. all’erario per gli ordinativi indicati, rivolgendo altresì alle amministrazioni un invito alla massima collaborazione in sede di controllo e di controdeduzioni.
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Nota della Redazione
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