Ricevitore del lotto agente contabile: dolo e danno da disservizio non presunto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 30 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, in quanto titolare di una concessione di pubblica rilevanza, assume la qualifica di agente contabile e risponde del mancato riversamento dei proventi erariali dinanzi al giudice contabile. L’obbligo di versamento settimanale grava su di lui con inversione dell’onere della prova: può liberarsi solo dimostrando la forza maggiore o il caso fortuito. L’inadempimento protratto nonostante i solleciti e le ingiunzioni integra il dolo, con esclusione di ogni rilevanza della mera volontà di rateizzare. Il danno da disservizio non è configurabile in re ipsa: deve essere provato nell’an e nel quantum, non potendosi desumere dalla sola violazione dei doveri di servizio, e la sua liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone un pregiudizio economico certo.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’amministrazione finanziaria, di complessivi euro 179.283,32 oltre accessori. Il danno erariale derivava dal mancato riversamento dei proventi di due settimane contabili del 2018, per un totale di euro 158.100,20.

A seguito dell’inadempimento, l’amministrazione aveva revocato la concessione e disposto l’incameramento della polizza fideiussoria, mai onorata dalla compagnia. La convenuta, destinataria di ingiunzioni di pagamento poi rinnovate, non depositava memoria di costituzione e si riportava alle deduzioni preprocessuali, nelle quali eccepiva la mancata ammissione alla rateizzazione e l’asserita rapina subita dal coniuge incaricato del versamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, ricollegandola al rapporto di servizio di natura funzionale tra amministrazione finanziaria e concessionario di ricevitoria, che riscuote entrate per conto dello Stato, richiamando la Cass. SS.UU. n. 12041 del 1997.

La disciplina regolamentare del gioco del lotto, di cui al d.P.R. n. 303 del 7/8/1990, delinea gli obblighi del ricevitore, che assume la veste di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924. L’omesso o minore versamento all’erario delle somme introitate, dedotte l’aggio e le vincite pagate, viola le regole della responsabilità patrimoniale, richiamandosi gli artt. 74, 84 e 85 R.D. n. 2440/1923. Sussiste un obbligo restitutorio con inversione dell’onere della prova, superabile solo con prova di forza maggiore o caso fortuito.

Sul danno patrimoniale diretto la Corte ritiene la pretesa fondata. Dalle note dell’amministrazione emerge, in modo incontrovertibile, il credito erariale non riversato. Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio aderisce alla prospettazione attorea e ravvisa il dolo: la convenuta ha persistito nell’inadempimento nonostante i solleciti e le ingiunzioni, trattenendo i proventi per un vantaggio indebito. Irrilevanti la volontà di rateizzare, modalità non prevista dalla disciplina di settore, e l’asserito furto, non provato.

Quanto al danno da disservizio, la Corte ne ricostruisce la natura di figura autonoma correlata alla mancanza qualitativa del servizio, liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c. Tuttavia richiama il principio per cui tale voce non può fondarsi su prove presuntive: deve costituire pregiudizio economico certo nell’an, con prova del maggior costo. Nel caso concreto, la rappresentazione del nocumento non è suffragata da elementi idonei a giustificarne la concreta individuazione e ammontare. La richiesta risarcitoria va dunque respinta, ritenendosi assorbita ogni valutazione sulla quantificazione.

La domanda è accolta solo per il danno patrimoniale diretto. Quanto agli accessori, sono dovuti i soli interessi ex art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, pari a una volta e mezzo il tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni al soddisfo, quali risarcimento ex lege omnicomprensivo del danno da ritardato pagamento, salva la prova del maggior danno non fornita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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