Difetto di giurisdizione contabile sul danno da mancata previdenza complementare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 310 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da mancata attivazione del Fondo di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Si tratta di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’inadempimento riguarda prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale, strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, e non un trattamento pensionistico a carico dello Stato. Ne discende il difetto di giurisdizione del giudice contabile, che indica quale giudice provvisto di giurisdizione il giudice amministrativo territorialmente competente.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in quiescenza, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS chiedendo il risarcimento del danno per l’inerzia dell’Amministrazione nella mancata attivazione del Fondo di previdenza complementare integrativa in favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare. A sostegno della domanda richiamavano la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 207/2020.

La difesa dei ricorrenti invocava la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, sostenendo l’obbligo del Ministero al risarcimento. Il Ministero della Difesa è rimasto contumace. L’INPS, costituendosi, ha chiesto l’estromissione dal giudizio richiamando la sentenza n. 3074/2023 del Consiglio di Stato, secondo cui l’istituzione di forme di previdenza complementare passa necessariamente per le procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195 del 1995.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto la questione pregiudiziale della giurisdizione. Richiama la decisione n. 22807 del 20 ottobre 2020 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il giudice regolatore della giurisdizione ha chiarito che la materia è riservata alla concertazione e contrattazione, ai sensi degli artt. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005. L’inadempimento attiene a prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego. Non riguarda un trattamento pensionistico a carico dello Stato. La controversia esula quindi dalla giurisdizione contabile.

Il giudice rileva inoltre che la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 207/2020, richiamata dai ricorrenti, è stata riformata dalla sentenza n. 73/2021 della 3^ Sezione Centrale d’Appello, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti proprio in forza della pronuncia delle Sezioni Unite, accogliendo il motivo di appello dell’INPS. Nello stesso senso il giudice richiama la Sez. Giur. Basilicata n. 24/2021, la Sez. Giur. Trentino Alto Adige n. 39/2021 e la Sez. Giur. Lazio n. 387/2022.

Alla luce di tale orientamento la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile e indica come giudice provvisto di giurisdizione il giudice amministrativo territorialmente competente. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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