Rito abbreviato contabile: pagamento e definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 364 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde della Procura contabile, di definire il giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quella richiesta con l’atto di citazione. Accertata l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma, il giudice la determina con decreto motivato, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e rinvia a un’udienza per verificarne l’esito. Il pagamento effettivo della somma concordata rende satisfattiva la pretesa risarcitoria e fa venir meno l’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio. La definizione non esonera però il convenuto dalle spese di giudizio, che sono poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un docente universitario, in servizio a tempo pieno presso un ateneo campano, chiedendone la condanna al pagamento di euro 947.920,94, oltre accessori e spese. Il danno erariale contestato derivava dallo svolgimento, tra il 2012 e il 2017, di numerosi incarichi libero-professionali, alcuni incompatibili con lo status di docente, altri assunti senza le prescritte autorizzazioni, con mancato riversamento dei compensi all’ateneo di appartenenza.

La voce principale del danno, pari a euro 878.782,02, corrispondeva ai compensi non riversati; la seconda, pari a euro 69.138,92, alle differenze retributive tra regime a tempo pieno e tempo definito. Il convenuto eccepiva la prescrizione quinquennale e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, invocando il proprio legittimo affidamento e l’avvenuta comunicazione delle attività all’ateneo. Nella memoria di costituzione formulava istanza di rito abbreviato, con parere favorevole della Procura, offrendo euro 270.000,00.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione dell’istituto, richiamando la sua finalità deflattiva e lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il giudice è chiamato a verificare, con cognizione allo stato degli atti, le condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma offerta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno, secondo l’indirizzo già espresso dalla Sez. Giur. Lombardia n. 142/2018 e dalla stessa Sez. Giur. Campania n. 1032/2022 e n. 666/2023.

Nel caso concreto il Collegio accerta il tempestivo e regolare versamento della somma stabilita con decreto n. 7/2024 del 23.4.2024, documentato dalla reversale di incasso prodotta dal convenuto, e ritiene di dover definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c.. L’importo effettivamente corrisposto all’ateneo viene considerato satisfattivo della pretesa risarcitoria, così come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato.

Da tale accertamento discende il venir meno dell’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio e, insieme, la realizzazione dell’interesse del convenuto a definire la controversia senza dibattimento, fruendo della riduzione concordata della pretesa originaria.

La Sezione affronta infine il profilo delle spese. La definizione agevolata non comporta infatti l’esonero automatico del convenuto: in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Corte ne dispone la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia della fase abbreviata sia del merito, liquidate con separata notula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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