Incrementi contrattuali dirigenti scolastici non pensionabili dopo la cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 391 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza confluiscono esclusivamente gli elementi retributivi che il dipendente ha acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio. I miglioramenti economici previsti da un contratto collettivo e scaglionati nel tempo non possono essere computati nella base pensionabile per gli scaglioni maturati dopo il collocamento a riposo, in difetto di una espressa deroga normativa. L’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973 ancora la pensione all’ultimo stipendio integralmente percepito all’atto della cessazione dal servizio, e la clausola contrattuale che richiama gli scaglionamenti alle relative scadenze non estende i benefici futuri a chi era già cessato. La riliquidazione spetta, pertanto, nei soli limiti dei benefici maturati sino alla data di pensionamento.

Il Fatto

La ricorrente, ex dirigente scolastica collocata in quiescenza d’ufficio per raggiunti limiti di età dal 1° settembre 2018, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con il computo nella base pensionabile di tutti gli aumenti previsti dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019, relativo al triennio 2016-2018, oltre agli arretrati sui maggiori ratei.

La pretesa riguardava l’intero arco di vigenza contrattuale, quindi anche il periodo successivo al pensionamento. Esperita la diffida e costituite in mora le amministrazioni, l’interessata ha adito la Corte dei conti. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere già avviato la riliquidazione sulla base dell’ultimo miglio trasmesso dall’ufficio scolastico regionale, contestando il diritto agli incrementi maturati dopo la cessazione. Il MIUR ha confermato il proprio adeguamento istruttorio, limitato al periodo di servizio effettivo.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha accolto solo in parte il ricorso. La questione centrale riguarda la rilevanza, sulla base pensionabile, degli scaglioni di aumento contrattuale maturati dopo il collocamento a riposo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel calcolo della pensione, si tiene conto solo dei miglioramenti relativi ai singoli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi derivanti da accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, riguardano il personale in servizio alle singole decorrenze, salvo specifiche disposizioni derogatorie. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che come non si matura in servizio il diritto a un aumento prima della relativa decorrenza, così non può computarsi in pensione un trattamento retributivo mai acquisito, non essendosi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione.

La Corte ha escluso che variazioni retributive successive al pensionamento possano incidere sulla base pensionabile in assenza di espressa deroga normativa. Ha richiamato l’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, che àncora la liquidazione all’ultimo stipendio percepito, evidenziando la natura accessoria dei benefici invocati.

Quanto all’art. 40 CCNL, il giudice ha ritenuto che l’espressione “integralmente” si riferisca alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, non già all’estensione degli aumenti futuri a chi era cessato. Le scadenze e gli importi richiamati restano quelli dello scaglionamento dell’art. 39. La pensione va commisurata solo sugli aumenti maturati all’atto del collocamento a riposo.

La Corte ha inoltre richiamato il divieto di cumulo tra incrementi contrattuali e perequazione automatica, istituti che, pur distinti, mirano al medesimo risultato. Ha infine richiamato l’art. 81 della Costituzione sotto il profilo della copertura finanziaria. Per il parziale accoglimento, le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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