Quota retributiva della pensione mista al 2,44% per il militare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 78 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni, va calcolata applicando l’aliquota annua di rendimento del 2,44% per ciascun anno di anzianità effettivamente maturato alla data del 31 dicembre 1995. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite è applicabile anche al militare che a quella data vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni. La soglia dei quindici anni non opera più come discrimine, poiché la quota retributiva va agganciata all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile oltre il contesto di riferimento; l’aliquota del 2,20% resta confinata all’ipotesi del comma 9.

Il Fatto

Due militari in quiescenza, già in servizio presso il Corpo della Marina militare, hanno chiesto il ricalcolo della quota retributiva delle rispettive pensioni secondo l’aliquota del 2,93% e, in via subordinata, quella del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995. La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 292/2021, aveva rigettato il ricorso, escludendo l’applicazione del coefficiente invocato in favore di chi, a quella data, non avesse maturato quindici anni di servizio. I soccombenti hanno proposto appello, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite.

L’INPS si è costituito in giudizio, prendendo atto della pronuncia nomofilattica intervenuta sul personale militare con anzianità inferiore ai quindici anni, e ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il percorso delle Sezioni riunite. Con la sentenza n. 1/2021 l’organo di nomofilachia ha valorizzato l’unitarietà del regime applicabile al personale militare assoggettato al sistema misto, rilevando che l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è invocabile al di fuori del proprio contesto di riferimento. La successione tra il sistema del 1973 e quello introdotto dalla legge n. 335/1995 ha rotto l’armonia interna della disciplina, rendendo necessario individuare l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo.

Con la successiva sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54 del testo unico, che fissava al raggiungimento del quindicesimo anno l’aliquota del 44% per i militari, deve oggi essere letto alla luce delle modifiche sopravvenute, in coerenza con l’unitarietà del regime riferito a tutti i trattamenti liquidati con il sistema misto. La soglia dei quindici anni perde rilievo, poiché la norma del 1995 aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata a quella data, qualunque essa sia.

La Corte respinge le obiezioni fondate sul brocardo in claris non fit interpretatio. Il coefficiente del 2,20%, ottenuto dividendo per venti l’aliquota del 44%, resta confinato alla sola ipotesi dell’art. 54, comma 9, riferita al militare che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età senza aver maturato l’anzianità richiesta. Non può dunque sussistere differenza tra i militari rimasti sotto i quindici anni e quelli che li hanno superati.

Nel caso concreto gli appellanti, cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1995 con un’anzianità complessiva superiore ai venti anni, avevano maturato a quella data un’anzianità inferiore ai quindici anni, pari rispettivamente a quattordici anni, sette mesi e dieci giorni, e a quattordici anni e otto mesi. È quindi riconosciuto il diritto di accedere al sistema di calcolo misto e alla rideterminazione del trattamento con l’aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata. L’aliquota del 2,445% invocata in appello, pur presente nel percorso motivazionale delle pronunce nomofilattiche, non compare nel dispositivo né nell’enunciazione del principio di diritto e deve ritenersi mera indicazione contabile.

L’appello è pertanto parzialmente accolto e la sentenza riformata, con liquidazione, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., del maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui singoli ratei arretrati, fino al soddisfo. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione della pronuncia nomofilattica sopravvenuta nel corso del termine per impugnare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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