Sottoscrizione di aumento di capitale da parte di socio già partecipante: esclusione del controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 si applica esclusivamente ai due momenti tipici della costituzione di società o dell’acquisto di partecipazioni, nei quali l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualità di socio. La sottoscrizione di un aumento di capitale reale da parte di un ente che sia già socio non integra un’operazione di acquisizione ex novo, ma determina un effetto incrementativo di partecipazioni già detenute, con la conseguenza che l’atto deliberativo non è assoggettato al controllo della Corte dei conti. In tal caso, la verifica di conformità si risolverebbe in un esame dell’attualizzazione delle motivazioni già espresse al momento dell’acquisto della qualità di socio. Diversamente, ove l’ente sia terzo rispetto alla società che delibera l’aumento del capitale, la sottoscrizione risulta assimilabile a un acquisto di partecipazioni ex novo, con obbligo di invio alla Corte.
Il Fatto
Il Comune di Forni di Sopra ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia la deliberazione consiliare n. 15 del 30.04.2026, con la quale ha disposto la sottoscrizione di azioni di sovvenzione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, del valore complessivo di euro 30.000,00. L’ente ha dichiarato di essere già socio della cooperativa e ha motivato l’operazione con l’esigenza di concorrere al potenziamento patrimoniale della società, finalizzato all’acquisizione di un compendio immobiliare da destinare alla continuità di un punto vendita essenziale per la comunità locale. La delibera è stata inviata “a fini conoscitivi”, ma nella nota di trasmissione il Comune ha invocato il controllo ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, citando nel preambolo l’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la propria competenza a conoscere dell’atto, rilevando la contraddittorietà tra l’invio “a fini conoscitivi” disposto nella delibera e l’invocazione del controllo contenuta nella nota di trasmissione. Tale contraddizione è stata superata dalle dichiarazioni rese dal Sindaco nell’audizione del 5 giugno 2026, nel corso della quale è stato precisato che l’atto non era stato ancora eseguito.
Richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRCO/QMIG/2022, la Corte ha ricostruito i tratti essenziali della funzione di controllo ex art. 5 TUSP, che si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Lo scrutinio riguarda la conformità dell’atto ai parametri di cui agli artt. 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8 TUSP, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, senza estendersi al merito e allo spazio di opinabilità riservato all’amministrazione.
Il criterio di perimetrazione dell’ambito oggettivo di applicazione del controllo è stato individuato nell’assunzione della qualità di socio, che segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli per i quali la legge non impone la trasmissione. Il perimetro applicativo è limitato ai due momenti tipici della costituzione o dell’acquisto di partecipazioni, nei quali l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: solo in tale ipotesi trova giustificazione l’obbligo di motivazione analitica con riferimento ai parametri degli artt. 4 e 5 TUSP.
Il Comune di Forni di Sopra era già socio della cooperativa al momento dell’adozione della delibera impugnata, come risulta dal preambolo dell’atto e dal verbale di audizione. La sottoscrizione delle azioni di sovvenzione ha pertanto determinato un mero effetto incrementativo di partecipazioni già detenute, senza incidere sulle finalità istituzionali perseguite tramite lo strumento societario. La Corte ha quindi dichiarato il non luogo a deliberare, escludendo la propria competenza a conoscere dell’atto ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, ferma restando ogni altra valutazione nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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