Danno erariale da false fatture: serve la prova della distrazione dalle finalità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 16 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per percezione di contributi pubblici, la mera falsità delle fatture allegate alla rendicontazione non integra, di per sé, il danno erariale. È necessario che sia data dimostrazione che il beneficiario abbia impiegato le risorse ricevute per finalità del tutto estranee o divergenti rispetto a quelle per cui aveva titolo a percepirle, frustrando lo scopo dell’erogazione (c.d. distrazione). Ove risulti accertato, con giudicato interno, che i progetti finanziati sono stati integralmente realizzati, la prova del danno va fornita distinguendo, tra tutte le fatture allegate, quelle effettivamente computate in fase di liquidazione e, tra queste, quelle false perché relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il danno deve essere provato con ragionevole grado di certezza.
Il Fatto
La vicenda riguarda i contributi pubblici, di derivazione comunitaria, statale e regionale, percepiti da un’azienda agricola per tre distinte misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013. La Procura regionale aveva contestato alla titolare e all’amministratore di fatto della stessa di avere allegato alla rendicontazione fatture emesse da una ditta individuale per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, rappresentando così spese superiori a quelle effettivamente sostenute.
La Sezione giurisdizionale regionale, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa a titolo di dolo e condannato i convenuti al pagamento, in solido, di una somma complessiva di euro 319.100,00. Avverso tale sentenza i condannati hanno proposto appello, chiedendo l’assoluzione e, in subordine, la riduzione del quantum.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello muove da un dato processuale. Il Giudice di prime cure aveva accertato che gli interventi oggetto delle tre misure del Piano di sviluppo rurale erano stati integralmente realizzati. Tale accertamento non è stato oggetto di specifico gravame da parte della Procura regionale, né della Procura generale, sicché su di esso è intervenuto il giudicato.
Da questa premessa il Collegio trae una conseguenza sul piano logico prima ancora che giuridico: è stato riconosciuto che lo scopo pubblico cui erano preordinati i finanziamenti è stato soddisfatto dall’azienda agricola beneficiaria. Nelle fattispecie consimili, osserva la Corte, non si risolve automaticamente in una duplicazione delle azioni di recupero e sanzionatorie che le amministrazioni sono tenute ad attivare in caso di irregolarità.
Perché possa configurarsi un danno erariale occorre la prova che il beneficiario abbia usato le risorse per finalità estranee o divergenti rispetto a quelle per cui aveva titolo a percepirle, frustrando lo scopo dell’erogazione. La distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità cui sono preordinate costituisce, secondo la Corte, la conditio sine qua non del danno: diversamente, il pregiudizio resterebbe privo di prova.
La Corte esamina poi il diverso caso in cui siano allegate alla rendicontazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, conseguendo risorse non dovute o dovute in misura minore. Ciò richiede però due dimostrazioni: che la falsità dipenda da prestazioni mai realizzate, in tutto o in parte; e che nella fase di liquidazione dei contributi l’amministrazione erogatrice abbia effettivamente computato quelle fatture e in quale misura. Non è sufficiente allegare fatture false, ma occorre provare che tra tutte quelle presentate siano state utilizzate proprio le fatture false.
Di tali aspetti, ritenuti dirimenti, non si occupa l’atto introduttivo della Procura regionale, né la sentenza appellata. Il Giudice di primo grado, pur avendo accertato la realizzazione dei progetti, afferma in maniera contraddittoria che le fatture erano oggettivamente inesistenti e che ciò costituiva prova del danno, senza dimostrare con ragionevole grado di certezza che esse fossero state computate. L’appello è pertanto accolto, la domanda di condanna è rigettata e il sequestro conservativo è dichiarato inefficace, con cancellazione della trascrizione. Le spese dei due gradi e della fase cautelare sono poste a carico delle amministrazioni beneficiarie.
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Nota della Redazione
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