Inammissibile l’appello in materia pensionistica che ripropone questioni di fatto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 11 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. Costituiscono questioni di fatto, sottratte al vaglio del giudice di appello, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. È pertanto inammissibile l’impugnazione che, pur formalmente prospettando vizi di motivazione della sentenza gravata, riproponga in sostanza la medesima questione medico-legale sulle condizioni fisiche della parte e sulla residua capacità lavorativa, già esaminata e decisa dal giudice di primo grado. Il requisito sanitario dell’inabilità richiesto ai fini della pensione di reversibilità dal figlio superstite, ai sensi dell’art. 8, legge n. 222/1984, va accertato con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue, e non coincide con il requisito dell’assegno di invalidità di cui alla legge n. 118/1971.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un pensionato deceduto, chiedeva al giudice di primo grado di accertare la propria totale inabilità ai fini della concessione della pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data di decesso del genitore. La domanda si fondava su patologie agli arti inferiori e sulla colonna vertebrale, con compromissione della deambulazione autonoma. L’INPS aveva negato la prestazione.
La Sezione Giurisdizionale, in composizione monocratica, respingeva il ricorso sulla base degli accertamenti del Collegio Medico Legale, che aveva riconosciuto una residua capacità lavorativa. La ricorrente proponeva appello, deducendo la violazione della legge n. 222/1984 e l’omesso esame di punti decisivi, in particolare dei verbali INPS che le avevano riconosciuto l’invalidità civile totale e l’indennità di accompagnamento. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello affronta anzitutto l’ammissibilità del gravame alla luce dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., che nei giudizi pensionistici limita l’appello ai soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento delle lesioni.
Secondo il Collegio, l’appellante prospetta formalmente vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma in sostanza ripropone la questione medico-legale già dedotta in primo grado, ossia le condizioni fisiche della ricorrente e la possibilità di svolgere un’attività lavorativa. Il Giudice monocratico aveva motivato in modo dettagliato, disponendo due consulenze tecniche e ponendo quesiti specifici al Collegio Medico Legale, interpellato due volte in contraddittorio con il consulente di parte.
Quanto all’asserita omissione delle valutazioni dell’Istituto previdenziale, la Corte osserva che la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento del requisito sanitario dell’inabilità, ai fini della pensione di reversibilità del figlio superstite ex art. 8, legge n. 222/1984, va operato con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto. Tale nozione non è coincidente, né in astratto né in concreto, con il requisito del diritto all’assegno di invalidità gestito dall’INPS di cui alla legge n. 118/1971.
Ne consegue che la prospettata erronea o carente motivazione non configura una questione di diritto, ma una questione di fatto esclusa dal vaglio della Sezione d’Appello. Nel richiamare, in ipotesi sovrapponibile, la sentenza n. 453/2023 della Prima Sezione Centrale d’Appello, il Collegio dichiara l’inammissibile l’appello, assorbita ogni altra questione, e conferma la compensazione delle spese già disposta in primo grado per la complessità dell’indagine richiesta.
Nota della Redazione
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