Pensione privilegiata al militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 394 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al militare riconosciuto affetto da infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile a una delle categorie della tabella A, non suscettibile di miglioramento e che abbia determinato il transito nei ruoli civili, spetta la pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. L’abrogazione disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011 non opera nei confronti di chi ha riportato l’infermità nel periodo di appartenenza a uno dei comparti destinatari della clausola di salvaguardia, tra cui la difesa. Il diritto al cumulo con il trattamento di attività o con altro trattamento pensionistico trova fondamento nell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede la sola diversità oggettiva e concreta del successivo rapporto di servizio, restando irrilevante la sua derivazione dal primo. La pensione è liquidata a domanda, con decorrenza degli arretrati dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, secondo l’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli militari, è stato riconosciuto affetto da infermità dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A, categoria settima, con verbale della commissione medica ospedaliera del 2003; la dipendenza da causa di servizio è stata confermata dal Comitato di verifica nel 2007. Dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e contestualmente idoneo al reimpiego civile, è transitato nei corrispondenti ruoli del Ministero della Difesa, cessando dal servizio nel 2022.
Nel novembre 2022 ha presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio nella gestione ex INPDAP e nel fondo CTPS. L’INPS ha respinto l’istanza richiamando l’art. 6 del d.l. n. 201/2011 e rilevando che, alla cessazione, il ricorrente apparteneva al personale civile e non a quello militare. Il ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza è rimasto senza riscontro, aprendo la via giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie il ricorso condividendo le argomentazioni di una pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Liguria resa su caso analogo. Il punto di partenza è l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili alla tabella A e non suscettibili di miglioramento.
Sul cumulo con il trattamento di attività, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 42/2017/QM. L’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 riserva ai titolari di pensione privilegiata una disciplina di favore, coerente con la finalità indennitaria del trattamento. Il cumulo è escluso solo in presenza di un rapporto di servizio non diverso da quello che ha dato titolo alla pensione; la derivazione del secondo rapporto dal primo è, di per sé, irrilevante. Il concetto di diversità non è assimilabile a quello di derivazione previsto dagli artt. 130 e 133 per le pensioni ordinarie.
Nel caso concreto la commissione medica aveva accertato l’invalidità e la sua non suscettibilità di miglioramento, circostanze pacifiche tra le parti. È respinta l’eccezione dell’INPS secondo cui la domanda sarebbe tardiva perché presentata dopo il transito nei ruoli civili. L’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha riservato la pensione privilegiata ad alcuni comparti, tra cui la difesa, e il ricorrente ha riportato l’infermità nel periodo di appartenenza alle Forze armate: proprio quella patologia ha determinato il transito. Con interpretazione costituzionalmente orientata, permane il diritto alla pensione per fatti riconducibili al periodo di appartenenza a uno dei comparti destinatari della salvaguardia.
Il giudice non ritiene necessario un rinvio per la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della Sezione, perché la specie differisce da quella ivi esaminata trattandosi di un ex militare. La pensione va calcolata sulla base delle retribuzioni e dei servizi alla data del transito.
Sulla decorrenza, l’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che, in ogni caso diverso dalla cessazione per infermità, il trattamento privilegiato sia liquidato a domanda; la liquidazione d’ufficio, ai sensi del comma 1, riguarda la sola cessazione definitiva da ogni attività lavorativa, non il semplice transito nei ruoli civili. Il ricorso è accolto, con diritto agli arretrati dal 1° dicembre 2022 e con la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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