Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 393 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso presso gli uffici non è assoggettato all’obbligo di resa del conto giudiziale, difettando il debito di custodia che ne costituisce il presupposto. L’art. 74 r.d. n. 2440/1923 impone il conto ai soli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti degli inventari. L’art. 12 d.p.r. n. 254/2002 esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa. Il conto eventualmente reso per tali beni ha natura amministrativa e non giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato istruttore, che ha sottoposto all’attenzione della Sezione il conto reso da un’agente contabile per la gestione dei beni mobili di un distretto sanitario di una azienda sanitaria locale, per l’esercizio finanziario 2022. All’atto dell’inserimento nel sistema informatico, l’amministrazione aveva indicato quale consegnatario la convenuta, la quale, nel sottoscrivere il conto, aveva precisato di essere subentrata nell’incarico soltanto a partire dall’anno successivo.

Il magistrato istruttore ha prospettato l’inconfigurabilità di un obbligo di resa in capo alla convenuta, trattandosi di gestione altrui e riguardante beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture sanitarie. In subordine ha dedotto l’irregolarità del conto per non conformità al modello regolamentare, con richiesta di declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità. La convenuta ha aderito alle richieste del magistrato istruttore, mentre il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni. All’udienza la difesa ha eccepito l’erronea duplice presentazione del medesimo conto e l’improcedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla verifica documentale, confermata in udienza, dalla quale emerge che la convenuta non era l’agente contabile di riferimento per l’esercizio finanziario considerato, essendo stata già instaurata autonoma causa per la medesima gestione. Per tale ragione, in relazione alla gestione di che trattasi non si ravvisa a carico della convenuta alcun obbligo di resa del conto giudiziale.

La Corte rileva, in ogni caso, che l’obbligo risulterebbe escluso per la natura dei beni gestiti. L’art. 74 r.d. n. 2440/1923 stabilisce che sono tenuti al conto gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente. Restano esclusi i beni immobili e quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari, secondo il principio affermato dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con sent. n. 17/2014.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo all’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia, e all’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo il debito di custodia, caratterizzato dal maneggio di denaro o di materie e dalla gestione di cassa o di magazzino, impone la presentazione del conto in esito al quale la Corte provvede al discarico o all’addebito, in coerenza con Sez. Giur. Toscana, sent. n. 56/2016 e II Sez. Appello, sent. n. 963/2017.

Il debito di vigilanza attiene invece alla funzione di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte operative. In tal caso il soggetto è qualificabile come agente amministrativo ed è tenuto alla definizione del conto amministrativo, con l’obbligo di dimostrare consistenza e movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente, secondo Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 302/2021 e Sez. Giur. Calabria, sent. n. 213/2022.

Nei confronti di chi gestisce beni immobili o beni mobili già in uso negli uffici non si ravvisano quindi i caratteri tipici dell’obbligo di custodia. Il conto del consegnatario contiene fabbricati strumentali indisponibili e beni mobili in uso presso le strutture del distretto, con scarico diretto ai centri di costo richiedenti e senza giacenze di magazzino. La convenuta è pertanto qualificabile, tutt’al più, come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva la inammissibilità del giudizio, con nulla per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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