Prescrizione e delega nel danno da contributi alla formazione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 188 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici destinati alla formazione professionale, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di danno erariale decorre dal momento in cui la lesione patrimoniale sia stata effettivamente conosciuta o sia divenuta conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’amministrazione danneggiata, non già dalla trasmissione della segnalazione alla Procura contabile. L’obbligo di comunicare al Ministero concedente le note di credito relatives allo storno dei costi rendicontati grava direttamente sulla ditta beneficiaria del contributo e non sul soggetto attuatore, cui sia stata conferita delega limitata alla presentazione della domanda di ammissione e della relazione di fine attività ai sensi del D.M. n. 138/2012. La delega non trasferisce al delegato gli oneri ulteriori non espressamente previsti dalla normativa di riferimento.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il Consorzio attuatore, il suo delegato, la società beneficiaria incorporante la ditta destinataria del finanziamento e il legale rappresentante di quest’ultima, contestando a titolo di dolo la percezione indebita di contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base al D.M. n. 138/2012, per attività formative destinate al personale di un’impresa di autotrasporto.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero rendicontato costi superiori a quelli effettivi, omettendo di comunicare la nota di credito emessa dal Consorzio, e non avrebbero realizzato la formazione nei termini programmati. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, la carenza di giurisdizione contabile e, nel merito, l’insussistenza del danno, richiamando l’esito del procedimento penale definito con archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione della Corte dei conti. La concessione di contributi a soggetti determinati instaura un rapporto di servizio in senso lato con la pubblica amministrazione, che ricomprende anche gli obblighi di destinazione della somma ai fini pubblici prefissati. La giurisdizione sussiste, oltre che verso chi ha percepito il contributo, anche verso i soggetti incaricati di svolgere funzioni nella fase di concessione del beneficio.
Nel merito delle eccezioni preliminari, la Corte ritiene fondata la prescrizione in relazione alla specifica posta di danno derivante dal mancato storno della nota di credito. La scoperta dei fatti risale agli inizi del 2018, mentre il Ministero era stato informato già nell’aprile 2018; alla trasmissione della notizia di danno alla Procura regionale, nel maggio 2019, era dunque già maturato il termine quinquennale. Il criterio di decorrenza accolto è quello della conoscenza o piena conoscibilità del danno da parte dell’amministrazione danneggiata, non già quello della segnalazione alla Procura contabile.
La declaratoria di prescrizione opera soltanto per i convenuti costituitisi e non per il Consorzio rimasto contumace. Sulla medesima posta, peraltro, il Collegio esclude comunque l’imputabilità al Consorzio: l’obbligo di trasmettere al Ministero la nota di credito incombeva sulla ditta beneficiaria e non sul soggetto attuatore, la cui delega era perimetrata dal D.M. n. 138/2012 alla sola presentazione della domanda e della relazione finale.
Quanto alla pretesa mancata realizzazione della formazione, la domanda è rigettata nel merito. Il rendiconto trasmesso nel 2013 evidenziava già costi effettivi inferiori a quelli preventivati, per un monte ore ridotto rispetto al programma. Le dichiarazioni dei dipendenti non consentono di desumere in modo attendibile una difformità dei costi, e il G.I.P. del Tribunale ha disposto l’archiviazione per insufficienza probatoria. La tesi dell’integrale vanificazione dello scopo del contributo resta dunque sfornita di adeguato supporto; le spese di difesa dei convenuti costituiti sono liquidate a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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