Riduzione pensioni d’oro, illegittima solo la durata quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 375 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione dei trattamenti pensionistici disposta dall’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 234 del 2020 limitatamente alla durata quinquennale, ridotta al triennio. Le restanti disposizioni di cui ai commi 260 e da 262 a 268 restano immuni da censure. Ne consegue che le trattenute operate e da operare dall’INPS fino al 31 dicembre 2021 sono legittime e che il ricorso volto ad ottenere il ripristino del trattamento anteriore alla riforma va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo l’INPS tenuto a conformarsi alla pronuncia del Giudice delle leggi a decorrere da tale data.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato dello Stato in pensione da settembre 1998, ha chiesto il ripristino del trattamento pensionistico e della relativa rivalutazione vigenti prima delle decurtazioni introdotte dall’art. 1, commi 260-268, legge n. 145/2018. Ha inoltre sollecitato la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni e, in via cautelare, la sospensione dell’esecutorietà dei provvedimenti impugnati.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle deduzioni, sostenendo che le norme non realizzano alcun vulnus e chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4 del 15.01.2020. Nelle more, il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza in ragione delle analoghe questioni pendenti davanti alla Corte costituzionale, poi decise con la sentenza n. 234/2020.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale la richiesta di rimessione, rilevando che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, legge n. 145/2018 sono già state scrutinate dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 234/2020. La domanda implicherebbe la valutazione del contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 42, 53, 70, 72, 97 e 117 Cost., ma il tema è ormai coperto da una decisione intervenuta.

La Corte costituzionale ha qualificato la decurtazione non come prelievo tributario, bensì come misura di solidarietà endoprevidenziale: i risparmi di spesa non sono acquisiti al bilancio statale ma accantonati in fondi previdenziali. Lo scrutinio va quindi condotto non sull’art. 53 Cost., ma sulla ragionevolezza della prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., nella prospettiva del canone solidaristico.

La pronuncia ha riconosciuto la violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. sotto il profilo della durata quinquennale, eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. Il prelievo dell’art. 1, comma 261 è dunque cessato al 31 dicembre 2021, con copertura finanziaria assicurata dall’art. 1, comma 372, legge n. 178/2020.

Da qui la conseguenza processuale. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il ricorso è pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse quanto all’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento senza la riduzione, poiché l’INPS sarà comunque tenuto a conformarsi alla statuizione del Giudice delle leggi, interrompendo le trattenute dal 31 dicembre 2021.

Le ritenute già operate e quelle operande fino a tale data sono legittime, essendo la riduzione giudicata conforme entro il triennio. Le domande sul blocco del meccanismo di rivalutazione ex art. 1, comma 260 sono rigettate, perché la Corte costituzionale ha dichiarato infondate tutte le relative questioni. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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