Inammissibile il giudizio di conto del consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 398 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di proprietà dell’ente e di beni mobili già messi in uso presso gli uffici assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza, non quella di agente contabile per debito di custodia. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, sono tenuti alla resa del conto giudiziale gli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i soli beni e valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili. L’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di vigilanza dal consegnatario per debito di custodia, e il successivo art. 12 esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con gestione di cassa o di magazzino: ne deriva l’incompatibilità con la gestione di beni immobili e di beni mobili già in uso. Il conto eventualmente reso dal consegnatario in tali ipotesi è di natura amministrativa e non giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Perveniva alla Sezione giurisdizionale per la Campania il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di una struttura sanitaria territoriale. Dall’esame del conto emergevano criticità illustrate nella relazione del magistrato relatore, che chiedeva una pronuncia di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità.
Il conto depositato non ricalcava il modello dedicato alla rendicontazione del consegnatario; comprendeva cespiti immobiliari di proprietà dell’ente e beni mobili quali impianti, macchinari, attrezzature, arredi e automezzi già in uso presso uffici e reparti. La difesa del convenuto eccepiva l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, avendo il rendiconto seguito un modello fornito dall’amministrazione e riguardando beni immobili e beni mobili già scaricati ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino. Il pubblico ministero aderiva alla richiesta di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario che gestisce beni immobili e beni mobili già in uso presso gli uffici dell’ente. La Corte muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che individua il presupposto dell’obbligo nel “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, precisando che per materia si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili.
Il percorso argomentativo si fonda poi sull’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue il consegnatario per debito di vigilanza (agente amministrativo) dal consegnatario per debito di custodia (agente contabile), e sull’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i secondi sono tenuti alla rendicontazione giudiziale.
La Corte precisa i caratteri distintivi delle due figure. Il debito di custodia si connota per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, richiedendo la registrazione dei movimenti e la giustificazione del saldo; esso presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni. Il debito di vigilanza attiene invece al soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o gestisce scorte operative destinate all’uso, con obbligo di dimostrare consistenza e movimentazione attraverso le scritture dell’ente.
Ne consegue l’incompatibilità del debito di custodia con la gestione di beni immobili e di beni mobili non soggetti a custodia. Il conto relativo a tali beni, se reso, è di natura amministrativa e non giudiziale. Nel caso di specie il conto conteneva l’elenco di terreni e altri immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture, tutti scaricati ai centri di costo richiedenti senza giacenze di magazzino.
Il convenuto è pertanto qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte dichiara inammissibile il giudizio e, stante la pronuncia in rito, nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.