Inammissibile il giudizio di conto del consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 399 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di proprietà dell’ente e di beni mobili già in uso presso gli uffici non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari per debito di custodia assumono la veste di agenti contabili e sono obbligati al giudizio di conto; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e rendono il conto amministrativo. Il debito di custodia presuppone la gestione di cassa o di magazzino e la presa in carico e scarico dei beni, ed è incompatibile con la gestione di immobili e di mobili dati in uso. Il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio.
Il Fatto
Perveniva alla Sezione giurisdizionale il conto n. 28193 reso dal consegnatario di beni mobili della ASL di Salerno – Distretto Sanitario n. 70 Vallo della Lucania. Dall’esame del conto emergevano criticità illustrate nella relazione del magistrato relatore, che chiedeva una pronuncia di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità.
Il relatore rilevava che il conto non ricalcava il modello 24 approvato con d.P.R. n. 194/1996, comprendeva cespiti immobiliari e beni mobili già in uso presso uffici e reparti, e difettava dei requisiti formali minimi. La procura aderiva alla proposta. Il convenuto eccepiva l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di immobili e di mobili già in uso. La Corte muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone il conto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i soli beni e valori mobiliari, con esclusione degli immobili.
Il collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue tra consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) e consegnatari per debito di custodia (agenti contabili), e l’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia sono quindi obbligati al giudizio di conto.
Il debito di custodia — osserva la Sezione — si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. È l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della gestione contabile, e il relativo saldo, a imporre la presentazione del conto, in esito al quale la Corte provvede al discarico o all’addebito, configurandosi un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza riguarda invece il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o destinati all’uso.
Nel caso concreto il conto elencava terreni e altri immobili di proprietà dell’ente, nonché beni mobili in uso presso le strutture del Distretto (impianti, mobili e arredi, attrezzature, automezzi), tutti scaricati direttamente ai centri di costo e privi di giacenze di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto inammissibile e, stante la pronuncia in rito, non si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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