Inesistenza del conto giudiziale per i consegnatari di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 237 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La figura del consegnatario presuppone un debito di cose esclusivamente mobili, riferibile a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio dei beni assunti in carico. Il d.P.R. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo, dal consegnatario per debito di custodia, agente contabile. Solo il secondo è obbligato alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto quando il soggetto convenuto sia qualificabile come semplice agente amministrativo.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente convenuto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2019. Il magistrato relatore per i conti ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, rilevando che il conto presentato contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Su queste premesse il magistrato istruttore ha concluso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse essere riconosciuta tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni concordando con la richiesta di improcedibilità e di restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e, in particolare, l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento stabilisce che gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale della loro gestione. Il correlato art. 194 richiama le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale. Tale disciplina, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, assume valenza generale e si applica anche agli enti locali.
Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, la Corte ne fornisce un’interpretazione sistematica. Le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa di contabilità statale non autorizzano nozioni distinte. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze iniziali e rimanenze finali, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili.
Dall’esame del conto emerge una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali si possa configurare un debito di custodia. Il soggetto convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale davanti alla Corte. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.
Nota della Redazione
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