Azione di accertamento del rapporto esattoriale e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 19 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la domanda dell’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione è stata riqualificata, in sede di appello, in termini di mero accertamento del rapporto di dare-avere, con esclusione di ogni profilo risarcitorio, il giudice di merito non può pronunciare condanna al risarcimento del danno. La statuizione conclusiva può essere solo di accertamento della consistenza del saldo del rapporto esattoriale. L’eventuale imprecisione terminologica della sentenza impugnata non integra un’ipotesi di nullità, attesa la tipizzazione dei vizi di cui all’art. 39, comma 3, c.g.c., ma impone la rimodulazione del dispositivo. Nei rapporti di durata, la determinazione delle partite non interamente ricostruibili ex post può avvenire con il criterio equitativo, che richiede parametri oggettivi e ragionevoli e congrua motivazione.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica aveva convenuto in giudizio l’agente della riscossione, quale successore dei concessionari succedutisi nel tempo, chiedendo il ristoro del pregiudizio patito per il mancato assolvimento degli obblighi connessi alla riscossione dei contributi di bonifica, quantificato in oltre sei milioni di euro.
La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver affermato la giurisdizione contabile, aveva dapprima dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La Sezione d’appello, con sentenza n. 39/2023, aveva riconosciuto la legittimazione, riqualificando l’azione in termini di mero accertamento, ed aveva rimesso gli atti al primo giudice. Il giudizio di rinvio si era concluso con la condanna dell’agente al pagamento di 334.963,44 euro. Avverso tale decisione l’agente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Sezione ha disposto la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del consorzio. Quest’ultimo aveva notificato l’atto nei termini, ma non aveva completato il deposito prescritto dall’art. 180 c.g.c., a pena di decadenza, con modalità informatiche. La segreteria aveva segnalato che l’atto sarebbe stato preso in carico come memoria di costituzione, ma la parte non aveva finalizzato il deposito presso il ruolo generale.
Nel merito, i primi tre motivi dell’appellante, articolati in plurime doglianze, ruotano attorno alla medesima questione: la pretesa natura squisitamente risarcitoria attribuita dal primo giudice all’azione. La Corte esclude che l’impropria terminologia possa dar luogo a nullità: il regime delle impugnazioni è caratterizzato da una rigida tipizzazione dei vizi e l’eventuale incongruenza con una statuizione coperta da giudicato interno non produce la caducazione della decisione successiva. L’imprecisione lessicale impone però la rimodulazione della statuizione finale, che non può essere di condanna risarcitoria ma di mero accertamento dei rapporti di dare-avere.
I motivi quarto, quinto e sesto sono esaminati e in parte assorbiti. La Corte reputa infondata la censura sull’applicazione del d.lgs. n. 112/1999, norma di carattere sostanziale che continua a trovare applicazione per i casi sviluppatisi nel corso della sua vigenza, nonostante l’entrata in vigore della nuova disciplina di settore. La concorrenza tra giudizio a istanza di parte e procedura di discarico per inesigibilità non inibisce l’impiego dell’una o dell’altra opzione, non essendo previsto uno strumento d’elezione. I motivi quinto e sesto sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Quanto alla determinazione del credito, la Corte riconosce la coerenza della sequenza argomentativa del primo giudice, che ha dapprima escluso i ruoli di valore unitario inferiore a mille euro per l’operatività dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, poi applicato la media progressiva di fruttuosa riscossione e infine ridotto l’importo di un terzo ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. La Corte reputa inappaganti alcuni passaggi motivazionali, in particolare l’individuazione del tasso riferito al solo periodo reputato significativo, ma rileva che l’assenza di impugnazione incidentale ha ristretto l’area di cognizione: gli interventi emendativi non possono andare a detrimento dell’unico appellante.
L’appello è dunque parzialmente accolto, limitatamente al profilo della statuizione finale, e la Corte dichiara che il saldo del rapporto di dare-avere è di 334.963,44 euro a credito del consorzio, con integrale compensazione delle spese di giudizio per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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