Cessazione materia contendere e compensazione spese su aliquota pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 42 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico per l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’ente previdenziale abbia provveduto al ricalcolo e al pagamento di quanto spettante in corso di causa e il ricorrente vi aderisca. La compensazione delle spese tra le parti è giustificata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., dalla presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione e dall’esigenza di adeguamento massivo delle posizioni previdenziali. Il principio della soccombenza virtuale non impone la condanna alle spese dell’ente quando sussistano giusti motivi di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in congedo, cessava dal servizio con diritto al trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, avendo maturato un’anzianità di quattordici anni e cinque mesi al 31.12.1995. La pensione era liquidata senza l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Dopo un ricorso amministrativo senza esito, l’interessato adiva il giudice contabile chiedendo la riliquidazione della pensione con applicazione pro-quota dell’aliquota di rendimento del 2,445% per ciascun anno maturato fino al 31.12.1995, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. L’INPS, richiamando la pronuncia delle SS.RR. n. 1/2021, provvedeva al ricalcolo d’ufficio con il cedolino di febbraio 2023 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere, verificando l’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e il pagamento di quanto spettante.
Poiché sia l’INPS sia il ricorrente, all’udienza del 24 gennaio 2024, hanno aderito a tale declaratoria — il difensore del ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento — la Corte ha ritenuto che la controversia non avesse più ragione di essere decisa nel merito.
Sul punto delle spese, il ricorrente insisteva per la condanna dell’ente sulla base del principio della soccombenza virtuale, essendo il ricorso depositato dopo la pronuncia delle Sezioni riunite del 2021. L’INPS richiamava invece lo sforzo di adeguamento massivo delle posizioni previdenziali.
Il giudice ha dato applicazione all’art. 31, comma 3, c.g.c., valorizzando la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e il consequenziale deferimento alle Sezioni riunite. Ha inoltre rilevato che, pur essendo il ricorso depositato dopo la prima pronuncia delle SS.RR., l’INPS doveva adeguare un ingente numero di posizioni e che dopo la presentazione del ricorso era intervenuta un’ulteriore pronuncia delle Sezioni riunite.
Su queste basi la Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, dichiarando cessata la materia del contendere.
Nota della Redazione
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