Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali comunali: conformità e regolarità documentale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 20 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Il controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, è limitato a tali due profili e non si estende al merito delle scelte di spesa. Le spese relative a locali, viaggi, soggiorno, telefonia, posta e oneri passivi sono ammesse in misura forfettaria, pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Il rendiconto negativo, attestato con dichiarazione penalmente rilevante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, è conforme alla normativa quando la formazione dichiari di non aver sostenuto spese né ricevuto finanziamenti.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato i rendiconti delle spese sostenute in occasione delle elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023 nel Comune di Ostuni, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dunque soggetto al controllo.

Tredici formazioni politiche avevano partecipato alla competizione. Il Consiglio comunale si è insediato il 4 luglio 2023. Il Collegio, convocato con ordinanza n. 6 dell’8 febbraio 2024, ha verificato i consuntivi trasmessi e la documentazione allegata, accertando per tutte le liste la conformità delle spese e la regolarità della prova documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012, che estende alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti gli artt. 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. n. 515/1993 e attribuisce a un collegio istituito presso le sezioni regionali di controllo la verifica delle spese nelle campagne elettorali dei comuni con oltre 30.000 abitanti.

Il perimetro del controllo è definito dall’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993: la verifica riguarda la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Il Collegio non esercita dunque alcun sindacato sul merito delle scelte di campagna.

Quanto alla nozione di spesa elettorale, rileva l’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993, che elenca le voci ammissibili, dalla produzione e diffusione dei materiali di propaganda all’organizzazione delle manifestazioni, fino agli oneri per la presentazione delle liste e al personale impiegato. Il comma 2 ammette in misura forfettaria, pari al 30 per cento delle spese ammissibili e documentate, le spese per locali, viaggi, soggiorno, telefonia, posta e oneri passivi.

Nel caso esaminato, undici liste hanno presentato un rendiconto negativo, attestando con dichiarazione penalmente rilevante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di non aver avuto entrate né sostenuto spese. Due formazioni hanno invece rendicontato spese effettive: l’una riconducibile alle voci dell’art. 11, comma 1, lett. d), con applicazione del forfait del 30 per cento, l’altra alla lett. a), finanziata con risorse proprie dell’articolazione territoriale.

All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha accertato la conformità a legge delle spese e la regolarità della documentazione prodotta. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993, la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale di Ostuni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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