Il mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento configura danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 166 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni finanziate con risorse del P.N.R.R., il divieto di c.d. doppio finanziamento, sancito dall’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, preclude l’utilizzo del medesimo costo, documentato in una determinata fattura, per fruire di benefici pubblici di diversa natura. Il cumulo di più fonti di finanziamento è ammesso solo a condizione che queste non vadano a coprire lo stesso costo, ancorché nel limite del 100% della spesa complessiva. La violazione di tale divieto, integrante dolo del beneficiario, configura un danno erariale pari all’ammontare del credito d’imposta indebitamente creato, a prescindere dalla circostanza che il finanziamento pubblico sia stato erogato solo parzialmente.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una società e il suo amministratore unico, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale derivante dall’indebita fruizione di risorse pubbliche. Alla società era stato concesso dalla Simest s.p.a., a valere sul Fondo di cui alla L. n. 394/1981 e nell’ambito del P.N.R.R., un finanziamento per l’acquisto di macchinari; il beneficiario aveva dichiarato l’assenza di doppio finanziamento. Successivamente, la medesima società, utilizzando le stesse fatture riferite all’acquisto dei medesimi beni, aveva creato e portato in compensazione crediti d’imposta per beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 1, commi 1051-1063, L. n. 178/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione contabile, ravvisando la sussistenza di un rapporto di servizio funzionale tra il privato beneficiario e l’Amministrazione erogante, richiamando la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite in materia di utilizzo di risorse pubbliche per finalità di interesse generale.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata del divieto di doppio finanziamento, qualificandolo come principio basilare di sana gestione finanziaria dell’Unione Europea. L’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, direttamente applicabile, sancisce che il sostegno del Dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge ad altri programmi, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Ne consegue l’illegittimità dell’utilizzo del medesimo costo per accedere a due distinte misure agevolative.

La condotta illecita è stata ravvisata nell’avere creato crediti d’imposta per un ammontare complessivo di € 24.494,00, utilizzati in compensazione, sulla base di fatture relative a macchinari già finanziati dalla Simest, con violazione del divieto di doppio finanziamento e conseguente danno erariale per l’Erario.

La Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il cumulo sarebbe ammissibile in quanto l’importo complessivo delle agevolazioni fruite sarebbe inferiore al costo totale dell’investimento. Il divieto opera a monte, precludendo la duplicazione del beneficio sul medesimo costo, a prescindere dall’importo delle somme concretamente erogate. Irrilevante è stata altresì ritenuta la circostanza che la Simest avesse versato solo la prima tranche del finanziamento, nonché la pendenza della controversia tributaria relativa al recupero del credito, non ostativa all’autonomo accertamento del danno erariale.

I giudici contabili hanno, infine, accertato l’elemento soggettivo del dolo, desumendolo dalla piena consapevolezza del legale rappresentante, il quale aveva sottoscritto dichiarazioni di assenza di doppio finanziamento sia in sede di domanda che successivamente alla creazione dei crediti d’imposta. I convenuti sono stati pertanto condannati in solido al pagamento della somma di € 24.494,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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