Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 442 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente pubblico è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando assuma la veste di agente contabile per debito di custodia, cioè quando abbia maneggio di denaro ovvero gestione di cassa o di magazzino, con operazioni di carico e scarico. Il debito di custodia non ricorre quando i beni siano assegnati all’ufficio destinatario e dati in uso ai dipendenti per lo svolgimento del servizio, configurandosi in tal caso un debito di vigilanza che qualifica il soggetto come agente amministrativo, escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. La gestione di beni immobili è strutturalmente incompatibile con il debito di custodia, presupponendo il concetto di presa in carico e scarico dei beni. Ne consegue che il conto relativo a beni immobili, eventualmente reso, ha natura amministrativa e non giudiziale.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2022, dei beni dell’azienda ospedaliera affidata a un consegnatario. Il conto, redatto su documento simile al Modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, elenca le immobilizzazioni materiali e immateriali dell’ente: costi di impianto e ampliamento, diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili e arredi, automezzi.

Il magistrato designato, nella relazione depositata il 12.3.2024, ha rilevato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità; in via subordinata ha eccepito l’irregolarità del conto per mancata indicazione del numero di inventario e del valore dei beni. L’azienda ospedaliera, costituitasi, ha sostenuto l’assenza di gestione di magazzino e l’avvenuta approvazione di un nuovo conto in sostituzione del precedente, chiedendo il discarico. Analoga conclusione ha rassegnato la Procura regionale. Il convenuto ha aderito all’improcedibilità e, in subordine, ha chiesto il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione individua la questione nella sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni dell’azienda ospedaliera. Il punto di partenza normativo è l’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che assoggetta alla rendicontazione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili.

Da tale premessa la Corte distingue due figure. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e ne sono esclusi. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino: ciò che impone il conto giudiziale è l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della gestione contabile e il relativo saldo, onde giustificare il debito o il credito dell’agente, con il conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Il debito di vigilanza, invece, attiene alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alle ipotesi di gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. In tal caso l’agente amministrativo è tenuto alla definizione del conto amministrativo, con l’onere di dimostrare consistenza e movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente — inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e scarico, scheda dei beni mobili — anche ai fini del controllo di gestione.

La Sezione enuncia il criterio discriminante: l’obbligo di custodia sussiste quando i beni di proprietà dell’ente non siano dati in uso a dipendenti o terzi, ma si trovino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione; ricorre invece l’obbligo di vigilanza quando i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante materiale consegna agli utilizzatori. Ne deriva che non sussiste l’obbligo di resa del conto per i beni assegnati all’ufficio destinatario, quali impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.

Quanto ai beni immobili, la Corte esclude in radice i caratteri del debito di custodia, connessi alla gestione di cassa e di magazzino, perché il concetto stesso di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, incompatibili con la gestione immobiliare. Nel caso concreto il conto ricomprende le voci delle immobilizzazioni patrimoniali e dalla documentazione non emerge alcuna sostanziale gestione di deposito o magazzino, né operazioni di carico e scarico. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo e il giudizio è dichiarato improcedibile, con nessuna statuizione sulle spese in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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