Computo gratuito dei periodi lavorati e riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 440 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
I periodi di lavoro prestati alle dipendenze di un ente locale territoriale anteriormente al servizio di ruolo sono computati gratuitamente, a domanda dell’interessato, ai fini del trattamento pensionistico, senza che nulla sia dovuto dal dipendente, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 1092/1973. Il diritto al computo gratuito sussiste anche quando la relativa contribuzione non risulti materialmente versata dall’amministrazione datrice di lavoro, purché sia dimostrato lo svolgimento dell’attività e il datore di lavoro coincida con una pubblica amministrazione. Il riconoscimento di tali periodi determina la riliquidazione della pensione con il sistema retributivo ove, per effetto del computo, risulti superata la soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Sui maggiori ratei maturati decorrono gli interessi legali o, se eccedente, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Una ex docente scolastica, titolare di pensione anticipata dal 1° settembre 2019, lamentava che nel calcolo del trattamento fosse stata omessa la contribuzione relativa a due brevi periodi lavorati nel 1978 alle dipendenze di un ente locale. Per effetto di quell’omissione l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 risultava inferiore alla soglia utile per il sistema retributivo, con applicazione del sistema misto. La ricorrente chiedeva quindi il computo di quei periodi e la conseguente riliquidazione della pensione, con pagamento dei maggiori ratei.
Il Ministero dell’Istruzione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’INPS, dapprima contumace, si costituiva in un secondo momento sostenendo che l’ente locale datore di lavoro era tenuto a certificare i periodi lavorati. La causa giungeva così alla decisione della Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla documentazione prodotta, rilevando come dalla determina di pensione e dall’estratto contributivo emerga in modo palese l’omesso computo di qualsiasi periodo lavorato nel 1978. Il certificato di servizio rilasciato dall’ente locale, prodotto in giudizio, attesta però sia lo svolgimento dell’attività presso la scuola materna comunale nelle due frazioni temporali rivendicate, sia l’avvenuto versamento della relativa contribuzione. Anche il modello 101 per l’annualità corrispondente indica l’entità dei contributi, il cui versamento può reputarsi dimostrato, tanto più che il datore di lavoro coincideva con una pubblica amministrazione.
La Corte sottolinea che l’INPS non ha eccepito che quei periodi dovessero formare oggetto di ricongiunzione, onerosa o meno. Ritiene inoltre dirimente il parere dell’Avvocatura dello Stato, che, muovendo dalla sentenza n. 2323/2002 del Consiglio di Stato, riconosce il diritto al computo gratuito qualora la contribuzione non sia stata materialmente versata dall’ente. Il riscatto oneroso sarebbe ipotizzabile, per i periodi successivi al 1° giugno 1974, solo ove non fosse sussistito l’obbligo formale dei versamenti in capo all’amministrazione datrice di lavoro, circostanza che nella specie non ricorre.
La Corte richiama quindi il disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 1092/1973, che sancisce la computabilità a domanda dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze degli enti locali territoriali, senza alcun onere per il dipendente. Accertato il diritto al computo gratuito dei due periodi, diviene incontroverso che, grazie a essi, alla data del 31 dicembre 1995 la ricorrente ha travalicato la soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva, con conseguente diritto alla riliquidazione della pensione.
Quanto agli accessori, la Corte stabilisce che sui maggiori ratei maturati dal 1° settembre 2019 vanno corrisposti gli interessi legali o, se eccedenti, la rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza fino all’effettivo soddisfo. Nonostante la fondatezza della domanda, la circostanza che ante causam la prova della computabilità gratuita risultasse incerta giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
Nota della Redazione
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