Compensi ai commissari interni di concorso soggetti al tetto del trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 90 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I compensi corrisposti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, rivestiti da dipendenti interni all’amministrazione, rientrano nel trattamento accessorio e sono assoggettati al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. L’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, nel disporre che si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, introduce un limite ulteriore e non un nuovo ed esclusivo tetto in materia di compensi alle commissioni di concorso. In assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza contabile, non opera alcuna esclusione dal vincolo. La deroga non è invocabile per via analogica né con gli incentivi per le funzioni tecniche né con i compensi per l’avvocatura interna. Resta ferma l’inammissibilità oggettiva del quesito relativo alla stessa remunerazione dei commissari, estraneo alla materia della contabilità pubblica.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia di Brindisi ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’istante ha chiesto se i compensi corrisposti ai dipendenti che assumono l’incarico di presidente, membro o segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, da iscrivere nel fondo delle risorse decentrate, siano soggetti al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 o se, al contrario, si applichi la deroga riconosciuta agli incentivi per le funzioni tecniche e ai compensi per l’avvocatura.

L’ente ha sostenuto che, trattandosi di attività di servizio a tutti gli effetti di legge, i compensi rientrerebbero nel salario accessorio e che l’impiego di personale interno determinerebbe risparmi per l’amministrazione. Ha richiamato la deliberazione della Sezione regionale per la Lombardia n. 440/2019/PAR e un parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica reso al Comune di Lucca.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha scrutinato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo il quesito è ammissibile, provenendo dal Presidente della Provincia, organo di vertice legittimato. La mancata istituzione o operatività del C.A.L., come nel caso della Regione Puglia, non preclude la funzione consultiva, legittimando i soli organi rappresentativi dell’ente.

Sotto il profilo oggettivo la Sezione ha richiamato la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 9/2022/QMIG, che ha statuito l’inammissibilità del quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, in quanto norma con meri riflessi finanziari e non attinente alla nozione di contabilità pubblica. La Sezione ha tuttavia ritenuto di pronunciarsi nel merito limitatamente all’applicabilità dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, poiché si tratta di norma che pone limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.

Nel merito la Sezione ha osservato che il tetto in esame fissa un limite quantitativo massimo alle risorse stanziabili nel fondo, assoggettando al vincolo tutte le risorse destinate a coprire gli oneri accessori del personale, a prescindere dalla natura e dalla fonte di provenienza. L’autonomia finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art. 119, comma 1, Cost., va esercitata nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla legge e quelle elaborate in via pretoria, fondate sulla ratio del vincolo: remunerare incarichi aggiuntivi e specialistici con risorse vincolate etero-finanziate o autonome supplementari, senza incidere sugli equilibri di bilancio. La Sezione ha escluso che l’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 individui una tipologia di risorse siffatta o miri a incentivare la produttività individuale con incarichi di professionalità specialistica.

Né è configurabile un’assimilazione con gli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, il cui allegato I.10 contiene un elenco tassativo di attività incentivabili nel quale non figura quella in esame. In assenza di espressa deroga e non ricorrendo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza contabile, i compensi restano soggetti al tetto del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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