Incremento del fondo risorse decentrate dal D.L. n. 25/2025 e limite di spesa ex art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 16 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate, concessa agli enti territoriali dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, in deroga al solo limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, non comporta una deroga implicita al diverso e autonomo vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale. Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di tale norma devono, pertanto, essere computate ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006. L’assenza di un espresso richiamo derogatorio alla disciplina limite conferma la sua perdurante applicabilità, trattandosi di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Il Fatto

Il Comune di Monte Vidon Combatte ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, chiedendo se il meccanismo incrementale del salario accessorio, introdotto dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, sia soggetto o meno al limite alla spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006. L’ente ha fondato il quesito sull’orientamento espresso da Corte conti, sez. contr. Veneto, del. n. 180/2025, che ha affermato la neutralità finanziaria della maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate ex art. 4 D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola legittima sia sotto il profilo soggettivo, poiché proveniente dal Sindaco, organo di vertice politico dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica avente valenza generale ed astratta.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, che consente agli enti territoriali, in deroga al limite per il salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, di incrementare la componente stabile del fondo per il personale non dirigente fino al 48% della spesa per stipendi tabellari del 2023. L’obiettivo è armonizzare il trattamento accessorio con quello dei dipendenti dei ministeri, ma la norma richiama, quali condizioni, il rispetto della disciplina assunzionale di cui all’art. 33, D.L. n. 34/2019 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio, senza operare alcun richiamo alla disciplina generale del contenimento della spesa di personale.

Il richiamo dell’ente alla deliberazione della Sezione Veneto n. 180/2025 è stato giudicato non pertinente. La neutralità finanziaria delle maggiori assunzioni di personale in quel caso discendeva da una deroga espressa, contenuta nell’art. 7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, che esclude il relativo onere dal computo del limite di cui all’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006; deroga che, invece, non è prevista per l’incremento del fondo risorse decentrate ex art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025.

La Corte ha quindi ribadito che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost., sent. n. 108/2011) e che, in mancanza di una deroga espressa, continuano ad applicarsi anche alle spese derivanti dalle nuove facoltà incrementali. La mancata previsione di uno specifico scostamento dal tetto complessivo non configura un difetto di coordinamento, ma conferma l’operatività del vincolo generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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