Bonus contributivo al pensionamento per inabilità: rileva l’età pensionabile vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 491 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bonus contributivo previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 in favore dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità non dipendente da causa di servizio va calcolato sulla base dell’età pensionabile vigente al momento della cessazione, e non del limite fisso dei 60 anni cristallizzato dall’art. 9, comma 3, del D.M. n. 187/1997. L’espressione “limiti di età previsti per il collocamento a riposo” contenuta nella norma primaria costituisce un rinvio dinamico alle fonti legislative che nel tempo hanno modificato l’età di accesso alla pensione di vecchiaia. Il decreto ministeriale, adottato praeter legem e limitato alla determinazione delle modalità applicative, non può neutralizzare tale aggiornamento né introdurre un tetto anagrafico non previsto dalla legge. Il termine dei 40 anni di anzianità contributiva opera come limite quantitativo del beneficio, non come soglia anagrafica alternativa.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi legittimi di un dipendente di un ente locale, hanno impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva liquidato in loro favore, con sistema misto, la pensione diretta di inabilità a decorrere dall’1.07.2019, senza riconoscere alcun anno a titolo di bonus contributivo.
L’Istituto aveva negato il beneficio sul presupposto che esso spettasse al compimento del sessantesimo anno di età, secondo il D.M. n. 187/1997, e nulla fosse dovuto nel caso concreto, essendo il de cuius cessato dal servizio all’età di 63 anni, 5 mesi e 26 giorni, con 38 anni e 3 mesi di anzianità. Dopo la diffida rimasta senza effetto, i ricorrenti hanno chiesto la riliquidazione del trattamento, il pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione e l’adeguamento della pensione corrente.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, che impone di calcolare la pensione di inabilità “in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”, nel limite di 40 anni di anzianità utile.
Le modalità applicative sono state dettate dall’art. 9, comma 3, del D.M. n. 187/1997, che ha ancorato l’incremento contributivo al raggiungimento del sessantesimo anno di età, richiamando l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995. La Corte ha ritenuto di aderire all’orientamento che privilegia il dato letterale della norma primaria, qualificando l’espressione “età pensionabile” come endiadi da riempire con fonti di pari rango legislativo.
Il rinvio contenuto nella legge non costituisce una delega in bianco, ma è circoscritto alla determinazione delle modalità applicative. Il decreto ministeriale, adottato praeter legem, ha consolidato un assetto valevole per il periodo in cui fu emanato, quando i dipendenti pubblici potevano accedere alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni.
La successiva e progressiva elevazione dei requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico impone dunque di parametrare il bonus all’età pensionabile tempo per tempo vigente. In caso contrario, i dipendenti pubblici ultracinquantenni e ultrasessantenni divenuti inabili subirebbero un pregiudizio derivante da un parametro ormai inattuale.
La Corte ha respinto la tesi dell’Istituto che valorizzava la riduzione a 62 anni dell’età anagrafica disposta dal decreto-legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019: l’età pensionabile rilevante è quella relativa ai limiti di età per il collocamento a riposo, cui la norma impone di parametrare la pensione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento di 1 anno e 9 mesi di bonus contributivo dall’1.07.2019 fino al decesso del dante causa, oltre interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento, e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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