Obbligo di motivazione analitica per partecipazione comunale a CER societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 47 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del comune di partecipare a una comunità energetica rinnovabile in forma societaria è legittima sul piano tipologico e finalistico, poiché l’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale scelta deve però essere sorretta dalla motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P., che verifichi la stretta necessità del modulo societario rispetto ad altre forme organizzative. Non è aprioristicamente adeguata la costituzione di un nuovo organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità di risparmio ed efficientamento energetico siano meritevoli. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche.
Il Fatto
Un comune ha approvato la documentazione definitiva per entrare in una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa, impresa sociale ETS, con un conferimento di euro 100,00 e l’acquisto di quattro azioni del valore nominale di euro 25,00 ciascuna.
La deliberazione consiliare è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per la verifica degli oneri di motivazione analitica gravanti sull’amministrazione che intende acquisire una partecipazione societaria. La questione attiene alla necessità del ricorso al modello societario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce i parametri di controllo dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P.: necessità della società, ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’onere motivazionale può essere sintetico, purché idoneo a disvelare l’iter logico seguito, ma non può ridursi a ripetizioni del dato legale.
La Corte ritiene rispettato il vincolo tipologico, poiché la cooperativa rientra tra i tipi societari ammessi, e il vincolo finalistico, essendo la meritevolezza degli obiettivi delle comunità energetiche riconosciuta dalla legge. Il punto di verifica riguarda però la decisione di perseguire tali finalità attraverso un modulo societario: il principio di neutralità alla forma impone di scrutinare se il modello societario sia quello strettamente necessario.
Nel caso concreto, la relazione allegata alla delibera afferma la necessità della società ai fini istituzionali, ma lo studio comparativo richiamato dall’ANCI presenta come alternativa anche la promozione delle CER da parte dei comuni senza che questi debbano farne parte. Le esperienze associative già presenti nel territorio confutano l’affermazione della stretta necessità del modulo societario. La Corte osserva che l’utilizzo del modello societario appare piuttosto fondato sulla volontà della CER di favorire l’ingresso di un investitore istituzionale come socio finanziatore e sull’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, intesa nella duplice accezione oggettiva e soggettiva, la delibera è supportata da un business plan e il rischio è limitato alla perdita del conferimento. Quanto ai parametri dell’art. 20 T.U.S.P., emerge una parità tra dipendenti e amministratori, che il comune dovrà monitorare. La Sezione segnala un potenziale contrasto tra l’assenza di compensi prevista dal business plan e la clausola statutaria che ne ammette la determinazione assembleare. La Corte rende quindi parere positivo con osservazioni.
Nota della Redazione
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