Crediti sotto 300 euro esclusi dal controllo danno immagine inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 48 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro sono sottratte per legge al controllo di cui all’art. 19 d.lgs. n. 112/1999, operando a carico dell’ente creditore un factum principis di esclusione normativa. Ne deriva l’impossibilità per il giudice contabile di procedere all’accertamento dell’inadempimento del concessionario, presupposto indefettibile per l’esame del merito, quand’anche la prescrizione del credito sia ascrivibile all’inerzia dell’agente della riscossione. Nel giudizio a istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c., incentrato sul rapporto di dare-avere, è inammissibile la domanda di risarcimento del danno all’immagine, risarcibile solo nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa promuovibile dal procuratore contabile in presenza di sentenza penale irrevocabile di condanna.

Il Fatto

L’azienda di trasporto pubblico locale titolare del servizio nel Comune di Napoli aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. Divenuto definitivo l’accertamento e non corrisposta la somma in misura ridotta, l’azienda notificava l’ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo il credito, maggiorato ai sensi dell’art. 27 l. n. 689/1981, trasmettendone la minuta al concessionario per la riscossione, nella cui titolarità è poi subentrata l’odierna agenzia resistente per effetto dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016.

Il concessionario non notificava alcuna cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione. L’utente proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. davanti al Giudice di pace, che ne accertava la prescrizione e annullava la cartella. L’azienda agiva quindi per l’inadempimento contrattuale davanti al Giudice di pace; declinata la giurisdizione del giudice ordinario, riassumeva la causa davanti alla Corte dei conti ex artt. 17, comma 4, e 172, lett. d, c.g.c., chiedendo il ristoro del mancato introito, delle maggiorazioni e degli interessi, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma d’ufficio la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost., che attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica e di corretta gestione del denaro pubblico da parte degli agenti contabili. In difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano in tale previsione anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte qualifica la pretesa dell’azienda non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa di accertamento contabile del rapporto di dare-avere, parametrato al carico affidato e non riscosso. L’art. 172, lett. d, c.g.c. configura una categoria atipica e residuale di giudizi a istanza di parte, applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato, idonea a ricomprendere controversie che restano interne al rapporto, senza attingere a profili risarcitori estranei.

Nel merito, assume rilievo assorbente l’art. 1, comma 688, l. n. 190/2014: le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo. Il legislatore ha così individuato una soglia di rilevanza ai fini della verifica delle vicende della mancata esazione, escludendo i crediti di minimo importo, per i quali permane la sola comunicazione di inesigibilità. Poiché il credito in esame è inferiore alla soglia, esso risulta sottratto per legge alla procedura di controllo.

La Corte sottolinea come il factum principis dell’esclusione legislativa operi indipendentemente dalla prescrizione del credito, giudizialmente accertata, e come il legislatore abbia espresso disinteresse per il mancato recupero, ancorché imputabile al concessionario, di crediti di minimo importo. Di qui l’impossibilità di accertare il colpevole inadempimento dell’agente della riscossione. In ogni caso, la domanda risarcitoria sarebbe infondata per l’annullamento ex lege dei debiti fino a 1.000 euro disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, per i quali non si procede a giudizio di responsabilità.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo ritiene inammissibile: il ristoro della lesione del prestigio dell’amministrazione è riconosciuto, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna per delitti commessi a danno dell’ente, e resta risarcibile esclusivamente nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal procuratore contabile. Nel giudizio a istanza di parte, incentrato sul rapporto di dare-avere, la pretesa è inconferente. Le domande sono pertanto dichiarate inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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